Cassazione Civile, Ordinanza n. 27743/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso, per l'anno d'imposta 2005, un avviso di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata per maggior reddito d'impresa rispetto a quello dichiarato e, in via conseguenziale, un avviso nei confronti del socio al 50% per redditi di capitale ritenuti derivanti da utili extracontabili presuntamente distribuiti. Il socio aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'inesistenza dei presupposti della pretesa, l'inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili, la mancata definitività dell'accertamento societario, il difetto di motivazione, la violazione del divieto di doppia imposizione e l'illegittimità delle sanzioni. I giudici di merito avevano annullato l'atto verso il socio valorizzando il fatto che l'accertamento societario era stato annullato in appello. In cassazione l'Agenzia ha censurato la sentenza per nullità/motivazione apparente, sostenendo che la decisione non poteva fondarsi solo sull'esito favorevole alla società, poiché tale sentenza era stata impugnata e non era divenuta definitiva; ha quindi denunciato che il giudice d'appello avrebbe dovuto esaminare autonomamente i motivi contro l'avviso emesso al socio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha affermato che l'estinzione del giudizio relativo alla società non si comunica al giudizio instaurato dal socio, non operando un regime di solidarietà tributaria; pertanto il venir meno della definizione del contenzioso societario non travolge automaticamente l'accertamento emesso nei confronti del socio. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida l'appello dell'Ufficio esaminando autonomamente tutti i motivi di contestazione proposti dal contribuente contro l'avviso a lui notificato e regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare il vizio di motivazione/nullità della sentenza impugnata.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale del giudizio tributario.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso in relazione al contenuto della sentenza tributaria.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla motivazione della sentenza.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato quale vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
richiamato per dare atto che il ricorso contro la sentenza favorevole alla società era stato definito con decreto di estinzione.
Massime di principio
- Quando l'accertamento nei confronti di una società e quello nei confronti del socio costituiscono procedimenti distinti e non operano in regime di solidarietà tributaria, l'esito del giudizio relativo alla società non si comunica automaticamente al giudizio relativo al socio.
- La definizione o estinzione del giudizio riguardante la società non elimina di per sé la legittimità o l'esame dell'avviso emesso al socio, che deve essere valutato autonomamente dal giudice.
- Il giudice d'appello non può confermare o annullare l'accertamento verso il socio limitandosi a richiamare l'esito del contenzioso societario: deve esaminare specificamente i motivi di impugnazione dell'atto notificato al socio.
- In presenza di presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base partecipativa, il relativo contenzioso del socio resta autonomo rispetto a quello della società e non dipende dalla sola definitività dell'esito processuale della società.
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