Cassazione Penale, Ordinanza n. 05954/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella proposizione di censure non consentite in sede di legittimità. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per il reato di combustione illecita di rifiuti in concorso, proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della riqualificazione del fatto in illecito amministrativo ex art. 255 d.lgs. 152/2006, sostenendo che la condotta fosse sussumibile nella disciplina amministrativa. Con il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, già congruamente esaminate dal giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione penale confermata in appello.
art. 256-bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
norma incriminatrice applicata al fatto di combustione illecita di rifiuti, in particolare cavi di rame con abbruciamento della guaina.
art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006
invocato dal ricorrente come possibile riqualificazione in illecito amministrativo, ma escluso dalla Corte sulla base della natura e modalità della condotta.
invocato per la particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto corretta e incensurabile la valutazione di merito che l'ha esclusa per quantità del materiale e impatto ambientale.
D.M. 5 febbraio 1998
richiamato come parametro tecnico per le modalità lecite di recupero del rame, incompatibile con l'abbruciamento a terra della guaina.
norma di riferimento per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in illecito amministrativo è infondata quando la condotta accertata presenti caratteristiche incompatibili con la disciplina amministrativa invocata, specie se le modalità esecutive eccedono quelle consentite dalla normativa tecnica di settore.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando elementi come il consistente quantitativo di materiale coinvolto e l'impatto concreto della condotta sull'ambiente circostante.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per censure non consentite, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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