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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25635/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (soccombente)

La controversia

La vicenda nasce da un decreto del 10 ottobre 2023 emesso nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., con cui la Corte aveva dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione perché, dopo la proposta di definizione sintetica, non era stata chiesta la decisione nel termine previsto; il decreto aveva inoltre condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controparte. Successivamente la parte ricorrente ha chiesto la correzione di errore materiale, evidenziando che la controparte era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che, quindi, la condanna alle spese avrebbe dovuto essere formulata in favore dello Stato, non della parte ammessa, ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002. La Corte ha anche rilevato d’ufficio la necessità di valutare la correzione, disponendo la nuova iscrizione del procedimento. Nel merito dell’istanza, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., la mancata richiesta di decisione comporta l’estinzione del giudizio, impugnabile solo con opposizione ex art. 391 c.p.c.; tuttavia, la correzione dell’errore materiale resta sempre possibile ex art. 391-bis c.p.c., anche d’ufficio, purché sia instaurato il contraddittorio. Ha quindi accertato che il decreto conteneva effettivamente un errore nel destinatario della condanna alle spese, dovendosi indicare lo Stato quale soggetto creditore del pagamento e non la parte ammessa al patrocinio.

La decisione

La Corte ha accolto l’istanza di correzione dell’errore materiale e ha disposto la rettifica del decreto di estinzione del 10 ottobre 2023, limitatamente alla statuizione sulle spese, sostituendo il riferimento alla parte controricorrente con quello allo Stato quale destinatario della condanna al pagamento. La correzione è stata disposta perché la parte beneficiaria del patrocinio a spese dello Stato non può essere indicata come destinataria del pagamento delle spese processuali, dovendo il versamento essere eseguito in favore dello Stato. Il decreto originario resta fermo quanto alla declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel procedimento accelerato per cassazione, la mancata richiesta di decisione dopo la proposta sintetica determina l’estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Avverso il decreto di estinzione l’unico rimedio è l’opposizione, da proporre nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione dell’errore materiale è sempre possibile e può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte, purché sia instaurato il contraddittorio.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina generale della correzione dell’errore materiale.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Se la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della controparte alle spese deve comportare il pagamento in favore dello Stato e non della parte ammessa.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato quale riforma del procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

  • d.l. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. l), n. 2)

    Ha modificato l’art. 391-bis c.p.c. nel senso che consente la correzione dell’errore materiale anche d’ufficio.

  • legge n. 197 del 2016

    È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 168 del 2016.

Massime di principio

  • Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la mancata proposizione dell’istanza di decisione entro il termine previsto determina l’estinzione del giudizio, dichiarabile con decreto.
  • Contro il decreto di estinzione il rimedio ordinario è l’opposizione ex art. 391 c.p.c.; tuttavia, quando nel provvedimento sia presente un mero errore materiale, resta esperibile la correzione ex art. 391-bis c.p.c.
  • La correzione dell’errore materiale può essere rilevata anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, purché sia stato instaurato il contraddittorio con la controparte.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna della parte soccombente alle spese non deve indicare quale destinataria la parte ammessa, ma lo Stato.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile anche se il provvedimento che la contiene è in sé impugnabile o se il ricorso contro di esso sia inammissibile o improcedibile, poiché l’interesse generale è quello di conformare la veste formale del provvedimento al suo effettivo contenuto decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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