Cassazione Civile, Ordinanza n. 17503/2025 del 29/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di nullità, da parte del Tribunale, di un contratto di compravendita immobiliare stipulato tra una società poi fallita e un privato, con conseguente condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni in favore della procedura. In appello, il gravame dell'acquirente è stato dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello di Napoli perché la costituzione era avvenuta mediante deposito cartaceo di copie di atti e ricevute di notificazione telematica, senza deposito telematico degli originali o dei duplicati informatici entro l'udienza ex art. 350 c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 347, 165, 348 e 156 c.p.c., nonché dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 53/1994, e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la mancanza del deposito telematico integrasse al più una nullità sanabile, non l'improcedibilità, e che la sanatoria fosse avvenuta per il comportamento della curatela, costituitasi senza contestare la conformità delle copie e dichiarando persino di aver ricevuto la notifica dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la dichiarazione di improcedibilità dell'appello, affermando che la sanzione dell'improcedibilità colpisce solo la mancata costituzione nel termine, non anche la costituzione tempestiva compiuta con forme irregolari. In presenza di costituzione dell'appellato senza contestazione della conformità della copia all'originale notificato, il vizio formale della costituzione dell'appellante deve considerarsi sanato per raggiungimento dello scopo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare il gravame nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'obbligo di costituzione dell'appellante nei termini va distinto dalle modalità formali di deposito; la sanzione dell'improcedibilità opera solo se la costituzione non avviene tempestivamente, non per il solo difetto di forma.
La sua violazione, nel quadro descritto, integra un vizio formale della costituzione suscettibile di sanatoria, non una causa automatica di improcedibilità.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme violate; nel ragionamento della Corte viene inquadrato nel sistema delle impugnazioni e delle conseguenze processuali della costituzione.
Le irregolarità formali sono soggette al regime generale delle nullità e si sanano quando l'atto raggiunge il suo scopo, anche attraverso il comportamento della parte destinataria.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
Le modalità di notifica telematica e l'attestazione di conformità rilevano sul piano della regolarità formale, ma la loro inosservanza non comporta improcedibilità quando la controparte si costituisce e non contesta la conformità.
art. 24 Cost.
La Corte richiama il diritto di azione e difesa come parametro per un'interpretazione non formalistica delle regole processuali.
art. 111 Cost.
È evocato insieme ai principi di effettività della tutela giurisdizionale e di decisione nel merito, da privilegiare rispetto a rigidità formali sproporzionate.
art. 6 CEDU
Richiamato come fondamento della tutela effettiva del diritto di accesso al giudice e della interpretazione delle forme processuali in senso non eccessivamente rigoroso.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Concorre, insieme a Costituzione e CEDU, a imporre un'interpretazione orientata all'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 23, comma 2, d.lgs. 82/2005
La mancata contestazione della conformità della copia analogica all'originale telematico da parte del destinatario impedisce di trattare l'irregolarità come ostativa alla procedibilità.
Massime di principio
- La sanzione di improcedibilità dell'impugnazione va applicata in modo rigoroso e restrittivo: colpisce la mancata costituzione nel termine, non la tempestiva costituzione affetta da meri vizi formali.
- Nel processo civile, l'inosservanza delle forme di deposito dell'atto di impugnazione notificato telematicamente integra, di regola, una nullità sanabile ex art. 156 c.p.c. se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- La costituzione della parte appellata senza contestare la conformità della copia notificata all'originale, e anzi dando atto della data di ricezione, può sanare il vizio formale e consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione.
- In materia di atti processuali digitali, l'interpretazione delle regole va adattata al contesto tecnologico per evitare formalismi irragionevoli o sproporzionati, nel rispetto del diritto di azione e difesa.
- Il giudice deve privilegiare, quando possibile, una lettura delle regole processuali coerente con il principio di strumentalità delle forme e con la decisione della causa nel merito.
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