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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37655/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società garante. Ha confermato la decisione di merito che aveva condannato la garante al pagamento degli indennizzi previsti dalle polizze, qualificando le garanzie come contratti autonomi e non come fideiussioni. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società beneficiaria di due polizze fideiussorie emesse a garanzia di rapporti di fornitura di energia elettrica agì per ottenere il pagamento degli importi garantiti, sostenendo l'inadempimento delle imprese debitrici principali. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d'appello confermò, qualificando le garanzie come contratti autonomi di garanzia sulla base del tenore delle clausole: pagamento entro trenta giorni dalla richiesta motivata del beneficiario, avviso al contraente senza necessità del suo consenso, esclusione del beneficio di preventiva escussione e disciplina incompatibile con l'accessorietà propria della fideiussione. La società garante ricorse per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli artt. 1936 ss., 1322, 1362 ss. c.c., sostenendo che le polizze fossero fideiussioni e non garanzie autonome, valorizzando la richiesta motivata, il richiamo alla solidarietà e alcune clausole accessorie; 2) violazione degli artt. 1956 e 1362 ss. c.c., deducendo che la clausola richiamava espressamente l'art. 1956 c.c. e che il beneficiario avrebbe operato nuove transazioni pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali dei debitori; 3) violazione degli artt. 1957 e 1362 ss. c.c., assumendo che, se si trattava di fideiussioni, il creditore avrebbe dovuto agire anche contro i debitori principali entro sei mesi e che il termine di quarantacinque giorni previsto in polizza confermava l'accessorietà. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo quanto alla qualificazione del rapporto, osservando che la mancanza di accessorietà può desumersi anche senza formule sacramentali come 'a prima richiesta e senza eccezioni', quando il contratto prevede un termine di pagamento molto ristretto e l'impossibilità per il debitore principale di opporre eccezioni; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché fondato su circostanze di fatto non accertate e non dedotte nei termini processuali richiesti; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che l'art. 1957 c.c. è tendenzialmente incompatibile con il contratto autonomo di garanzia e che, comunque, la richiesta stragiudiziale al solo garante nel termine pattizio è sufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1936 ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura fideiussoria delle polizze; la Corte osserva che la qualificazione dipende dal contenuto complessivo della garanzia e non dall'etichetta formale.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato come parametro di autonomia contrattuale e di qualificazione della fattispecie sulla base dell'assetto negoziale concretamente voluto dalle parti.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure di interpretazione sono state ritenute in parte generiche e, in parte, dirette a contestare il risultato interpretativo di merito, non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.

  • art. 1944 c.c.

    Il richiamo alla deroga al beneficio di preventiva escussione è stato valorizzato come indice della natura autonoma della garanzia.

  • art. 1956 c.c.

    La clausola contrattuale che richiama tale norma non è di per sé incompatibile con il contratto autonomo di garanzia; per la ricorrente la norma doveva operare come tutela del garante, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di allegazione e prova dei fatti necessari.

  • art. 1957 c.c.

    La Corte ribadisce la tendenziale incompatibilità dell'art. 1957 c.c. con il contratto autonomo di garanzia, salvo espresso richiamo pattizio; nel caso concreto, la previsione del termine di quarantacinque giorni non imponeva l'azione contro il debitore principale entro sei mesi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per veicolare le doglianze di violazione di legge sostanziale; la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi così formulati.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non era utilmente dedotto in modo specifico e, in presenza di doppia conforme, era comunque soggetto a limiti di ammissibilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte ha dichiarato carente l'onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e della loro sede nel fascicolo di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione alla doppia conforme, che restringe l'ammissibilità del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale in cassazione, utilizzata per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La qualificazione di una garanzia personale come fideiussione o contratto autonomo non dipende dall'uso di formule sacramentali, ma dal tenore complessivo delle clausole e dall'assetto dell'obbligazione dedotto dalle parti.
  • Sono indici della natura autonoma della garanzia la previsione di un termine molto breve per il pagamento a semplice richiesta del beneficiario e la clausola che esclude la possibilità per il debitore principale di opporre eccezioni al garante.
  • Il richiamo nella polizza all'art. 1956 c.c. non basta, da solo, a trasformare una garanzia autonoma in fideiussione, occorrendo verificare la concreta disciplina contrattuale e i fatti allegati.
  • La disciplina dell'art. 1957 c.c. è tendenzialmente incompatibile con il contratto autonomo di garanzia, salvo un espresso e specifico rinvio pattizio; in ogni caso, la richiesta stragiudiziale rivolta al garante può essere sufficiente nei limiti della clausola concordata.
  • In cassazione non è consentito sovvertire il risultato interpretativo di merito se la censura non individua specificamente la regola ermeneutica violata e si risolve nella diversa lettura del contratto.
  • Le doglianze che presuppongono fatti non accertati in sentenza richiedono una puntuale deduzione dei fatti, degli atti processuali e della loro sede nel fascicolo, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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