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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9481/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunti errori materiali o di fatto avverso la sentenza n. 16977-22 del 22/03/2022 della Terza sezione penale della Corte di cassazione. Il ricorrente deduce tre ordini di censure: 1) errore sulla qualificazione giuridica (associazione a delinquere vs concorso di persone) e affermazione della Corte di legittimità che sarebbero state dedotte questioni non prospettate in appello; 2) errore relativo alla configurabilità dell'associazione rispetto al concorso e alla moltiplicazione dei reati scopo aventi ad oggetto lo stesso stupefacente; 3) violazioni convenzionali (artt. 6 e 13 CEDU, artt. 2 e 4 Protocollo n. 7 CEDU, art. 7 CEDU) per sovrapposizione delle condanne e pluralità di condanne per lo stesso fatto. Lamentata inoltre la mancata considerazione da parte della Corte di cassazione di talune deduzioni difensive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in tutti i motivi. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate non costituiscano errori percettivi/materiali rientranti nell'art. 625-bis c.p.p., ma questioni di diritto o valutazioni critiche della motivazione e della ricostruzione probatoria, estranee al rimedio straordinario. È stato inoltre richiamato il divieto di dedurre in Cassazione questioni non devolute al giudice di appello (art. 606, comma 3, c.p.p.). Quanto alla sovrapposizione tra associazione e reati scopo, la Corte ha ribadito la compatibilità giuridica tra le fattispecie; quanto al presunto ne bis in idem, la Corte ha evidenziato che acquisto per rivendita e successiva cessione integrano reati autonomi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Il rimedio è limitato agli errori percettivi/materiali (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non è idoneo a correggere errori di diritto, di valutazione o travisamenti della prova.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Vieta la deduzione in Cassazione di questioni non devolute al giudice di appello; la Corte ha ritenuto che non possano essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità questioni che il giudice di appello non ha esaminato per mancata devoluzione.

  • d.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale in tema di stupefacenti, richiamata quale base dei reati scopo; la Corte ha osservato che i singoli reati di acquisto/cessione sono autonomi e possono concorrere con l'accusa di associazione quando ricorrono gli elementi strutturali di quest'ultima.

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha precisato che la commissione di reati in materia di stupefacenti non implica automaticamente l'esistenza di una struttura associativa senza la prova degli elementi strutturali (stabilità, organizzazione).

  • codice penale, art. 112

    Aggravante per ruolo di preminenza nel reato; la Corte ha distinto la valenza probatoria degli elementi a sostegno di un'aggravante per ruolo da quelli necessari a configurare l'associazione a delinquere.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamata dal ricorrente in tema di equità del processo; la Corte ha ritenuto che la lamentata omissione di esame non costituisce errore di fatto imputabile alla Corte di cassazione nel senso richiesto dall'art. 625-bis.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 13

    Invocato relativamente ai rimedi effettivi; la Corte ha ritenuto le censure di diritto non sanabili con il rimedio per errore materiale o di fatto.

  • Protocollo n. 7 alla CEDU, artt. 2 e 4

    Art. 4 (ne bis in idem) e art. 2 (accesso a giudice): il ricorrente ha invocato sovrapposizione di condanne; la Corte ha affermato che distinte condotte temporalmente separate (acquisto per rivendita e successiva cessione) integrano reati autonomi e non violano il divieto del ne bis in idem.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7

    Richiamato in relazione alla legalità del reato e alla certezza del diritto; la Corte ha ritenuto che la censura vertesse su questioni di diritto e valutazione non sanabili con il rimedio invocato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per 'errori percettivi' (svista o equivoco) nella lettura degli atti: non può sostituirsi al sindacato di legittimità su questioni di diritto o su valutazioni probatorie.
  • Non si possono in Cassazione dedurre questioni che non siano state oggetto di devoluzione al giudice di appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): sollevare in Cassazione questioni nuove rischia l'inammissibilità.
  • La sovrapposizione tra associazione a delinquere e reati scopo è compatibile quando gli elementi costitutivi dell'associazione (stabilità, organizzazione) siano provati; la mera commissione di reati di droga non prova automaticamente l'associazione.
  • Il ne bis in idem convenzionale non opera quando le condotte sono distinte nel tempo e costituiscono autonome ipotesi di reato (es. acquisto per rivendita e successiva cessione).
  • L'omesso esame di un motivo da parte della Corte non costituisce automaticamente errore di fatto: per esserlo deve trattarsi di una svista materiale immediatamente rilevabile dal semplice controllo degli atti.
  • Prima di proporre un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, valutare se la censura sia realmente 'percettiva' e non una critica di diritto o di merito, altrimenti si incorre nell'inammissibilità e in sanzioni economiche.

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