Cassazione Penale, Sentenza n. 9481/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunti errori materiali o di fatto avverso la sentenza n. 16977-22 del 22/03/2022 della Terza sezione penale della Corte di cassazione. Il ricorrente deduce tre ordini di censure: 1) errore sulla qualificazione giuridica (associazione a delinquere vs concorso di persone) e affermazione della Corte di legittimità che sarebbero state dedotte questioni non prospettate in appello; 2) errore relativo alla configurabilità dell'associazione rispetto al concorso e alla moltiplicazione dei reati scopo aventi ad oggetto lo stesso stupefacente; 3) violazioni convenzionali (artt. 6 e 13 CEDU, artt. 2 e 4 Protocollo n. 7 CEDU, art. 7 CEDU) per sovrapposizione delle condanne e pluralità di condanne per lo stesso fatto. Lamentata inoltre la mancata considerazione da parte della Corte di cassazione di talune deduzioni difensive.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in tutti i motivi. La Corte ha ritenuto che le doglianze sollevate non costituiscano errori percettivi/materiali rientranti nell'art. 625-bis c.p.p., ma questioni di diritto o valutazioni critiche della motivazione e della ricostruzione probatoria, estranee al rimedio straordinario. È stato inoltre richiamato il divieto di dedurre in Cassazione questioni non devolute al giudice di appello (art. 606, comma 3, c.p.p.). Quanto alla sovrapposizione tra associazione e reati scopo, la Corte ha ribadito la compatibilità giuridica tra le fattispecie; quanto al presunto ne bis in idem, la Corte ha evidenziato che acquisto per rivendita e successiva cessione integrano reati autonomi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio è limitato agli errori percettivi/materiali (svista o equivoco) nella lettura degli atti della Corte di cassazione; non è idoneo a correggere errori di diritto, di valutazione o travisamenti della prova.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Vieta la deduzione in Cassazione di questioni non devolute al giudice di appello; la Corte ha ritenuto che non possano essere sollevate per la prima volta in sede di legittimità questioni che il giudice di appello non ha esaminato per mancata devoluzione.
Norma sostanziale in tema di stupefacenti, richiamata quale base dei reati scopo; la Corte ha osservato che i singoli reati di acquisto/cessione sono autonomi e possono concorrere con l'accusa di associazione quando ricorrono gli elementi strutturali di quest'ultima.
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1
Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha precisato che la commissione di reati in materia di stupefacenti non implica automaticamente l'esistenza di una struttura associativa senza la prova degli elementi strutturali (stabilità, organizzazione).
Aggravante per ruolo di preminenza nel reato; la Corte ha distinto la valenza probatoria degli elementi a sostegno di un'aggravante per ruolo da quelli necessari a configurare l'associazione a delinquere.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata dal ricorrente in tema di equità del processo; la Corte ha ritenuto che la lamentata omissione di esame non costituisce errore di fatto imputabile alla Corte di cassazione nel senso richiesto dall'art. 625-bis.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 13
Invocato relativamente ai rimedi effettivi; la Corte ha ritenuto le censure di diritto non sanabili con il rimedio per errore materiale o di fatto.
Protocollo n. 7 alla CEDU, artt. 2 e 4
Art. 4 (ne bis in idem) e art. 2 (accesso a giudice): il ricorrente ha invocato sovrapposizione di condanne; la Corte ha affermato che distinte condotte temporalmente separate (acquisto per rivendita e successiva cessione) integrano reati autonomi e non violano il divieto del ne bis in idem.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7
Richiamato in relazione alla legalità del reato e alla certezza del diritto; la Corte ha ritenuto che la censura vertesse su questioni di diritto e valutazione non sanabili con il rimedio invocato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per 'errori percettivi' (svista o equivoco) nella lettura degli atti: non può sostituirsi al sindacato di legittimità su questioni di diritto o su valutazioni probatorie.
- Non si possono in Cassazione dedurre questioni che non siano state oggetto di devoluzione al giudice di appello (art. 606, comma 3 c.p.p.): sollevare in Cassazione questioni nuove rischia l'inammissibilità.
- La sovrapposizione tra associazione a delinquere e reati scopo è compatibile quando gli elementi costitutivi dell'associazione (stabilità, organizzazione) siano provati; la mera commissione di reati di droga non prova automaticamente l'associazione.
- Il ne bis in idem convenzionale non opera quando le condotte sono distinte nel tempo e costituiscono autonome ipotesi di reato (es. acquisto per rivendita e successiva cessione).
- L'omesso esame di un motivo da parte della Corte non costituisce automaticamente errore di fatto: per esserlo deve trattarsi di una svista materiale immediatamente rilevabile dal semplice controllo degli atti.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, valutare se la censura sia realmente 'percettiva' e non una critica di diritto o di merito, altrimenti si incorre nell'inammissibilità e in sanzioni economiche.
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