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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28502/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento che la contribuente assumeva non esserle mai stata notificata e di cui dichiarava di avere avuto conoscenza soltanto mediante estratto di ruolo. I giudici di merito avevano respinto il ricorso; la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per motivazione meramente apparente, lamentando la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., sostenendo di aver tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotti dall’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata perché la motivazione della CTR era solo apparente: si limitava ad affermazioni apodittiche sull’inammissibilità del ricorso e sulla irrilevanza dell’omessa notifica, senza esporre in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. La causa è stata quindi rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato. Il giudice di rinvio dovrà anche verificare l’eventuale applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta dell’art. 12, comma 4-bis, d.lgs. n. 602/1973 sull’impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata. Spese di legittimità rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo è stato utilizzato per denunciare la nullità della sentenza di merito per motivazione apparente

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione sufficiente e intellegibile

  • art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla prova documentale e sull’onere della prova

  • art. 2719 c.c.

    invocato in relazione al disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di ripartizione dell’onere della prova

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito della memoria illustrativa

  • art. 12, comma 4-bis, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 602

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio..."

    la Corte indica al giudice di rinvio di verificare l’eventuale applicabilità retroattiva della disciplina sopravvenuta sull’impugnabilità del ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata

  • art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato nella elencazione delle ipotesi di pregiudizio rilevanti ai fini dell’impugnazione diretta

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza non rende intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non consente il controllo sull’esattezza e logicità della decisione.
  • La motivazione della sentenza deve superare il c.d. minimo costituzionale: non sono sufficienti formule apodittiche o affermazioni riassuntive prive di effettiva disamina delle ragioni della decisione.
  • Quando il primo motivo investe la nullità della sentenza per motivazione apparente ed è accolto, i motivi che presuppongono un valido accertamento di merito possono restare assorbiti.
  • Nel giudizio tributario, il giudice di rinvio deve verificare l’eventuale incidenza della disciplina sopravvenuta, anche se successiva ai fatti di causa, ove la stessa sia assistita da efficacia retroattiva.
  • L’impugnazione della cartella o del ruolo per omessa/notificata invalidamente può richiedere la verifica del concreto pregiudizio derivante dall’iscrizione a ruolo secondo la disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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