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Ordinanza

Ordinanza n. 395/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza e di ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale depositate rispettivamente il 10/12/2020 n. 6055 e l'11/3/2024 n. 1643.

Giustizia amministrativa202505740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza n. 6055/2020 e dell’ordinanza n. 1643/2024, con riferimento a spese di lite, oneri accessori e interessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero della Giustizia non avrebbe integralmente dato esecuzione alla sentenza del TAR Campania n. 6055 del 10 dicembre 2020, omettendo il pagamento degli interessi legali sulle spese di lite e sulle spese forfettarie dal deposito della sentenza fino al soddisfo, avvenuto il 4 giugno 2024. Ha inoltre dedotto la mancata esecuzione dell’ordinanza n. 1643 dell’11 marzo 2024, quanto al pagamento delle spese di lite, dei relativi oneri accessori e degli interessi sulle spese di lite e sulle spese forfettarie dalla data del deposito fino al soddisfo. Il TAR ha rilevato che, nel giudizio presupposto, era stato nominato un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 21 c.p.a., in sostituzione dell’amministrazione per l’ipotesi di mancata ottemperanza. Ha quindi esaminato la qualificazione processuale del ricorso, osservando che le questioni relative all’omessa, incompleta o inesatta esecuzione da parte del commissario devono essere proposte mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 5, c.p.a., e che il ricorso può essere conservato e interpretato come reclamo avverso l’inerzia del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi definitivamente sui profili di rito, sul merito delle pretese economiche o sulle spese. Ha ritenuto che, essendo stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le eventuali contestazioni sull’esecuzione non potessero essere imputate direttamente al Ministero, ma dovessero essere trattate nella fase interna del giudizio di ottemperanza mediante reclamo contro gli atti o le omissioni del commissario. In applicazione del principio di conservazione degli atti processuali, il ricorso è stato interpretato come reclamo. Il giudizio è stato tuttavia sospeso in applicazione dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 817, l. n. 207/2024, disposizione che prevede la sospensione automatica, per il biennio stabilito dalla legge, dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001. La sospensione è stata disposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 79, comma 1, c.p.a. e dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, con onere di eventuale riassunzione a carico della parte più diligente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Il comportamento omissivo o commissivo rilevante ai fini dell’ottemperanza deve essere imputabile all’amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell’esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    Gli atti del commissario ad acta possono essere contestati dalle parti del giudizio mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza entro sessanta giorni; le questioni relative all’esecuzione da parte del commissario costituiscono una fase interna al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    Le questioni insorte in relazione all’omessa, incompleta o non corretta esecuzione da parte del commissario ad acta sono rimesse al giudice dell’ottemperanza nell’ambito del medesimo giudizio.

  • art. 21 c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta comporta la sostituzione del commissario all’amministrazione nell’attività di esecuzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale applicabile, la base processuale per la sospensione del giudizio.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione introduce una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti liquidati ai sensi della legge n. 89/2001 e comprende anche le fasi incidentali concernenti l’omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha introdotto il comma 12-bis nell’art. 5-sexies l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di ottemperanza è stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell’amministrazione, le successive contestazioni relative all’omessa, incompleta o non corretta esecuzione devono essere rivolte all’attività o all’inerzia del commissario mediante reclamo al giudice dell’ottemperanza, non mediante una nuova azione imputata direttamente all’amministrazione.
  • Il giudice può conservare il ricorso erroneamente qualificato come nuova azione di ottemperanza e interpretarlo come reclamo contro l’atto o l’omissione del commissario ad acta, quando dal contenuto dell’atto emerga la contestazione della mancata esecuzione del giudicato.
  • La sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 comprende anche le fasi incidentali del medesimo giudizio relative a questioni di omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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