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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05328/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro un fideiussore e contro la moglie di lui, per far dichiarare l’inefficacia, nei propri confronti, del trasferimento di immobili effettuato nell’ambito della separazione coniugale e qualificato formalmente come cessione gratuita. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ma la corte d’appello l’aveva accolta ritenendo provata la scientia damni sia in capo al debitore sia in capo alla moglie acquirente, anche mediante presunzioni semplici. I due soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione: la moglie con un motivo, denunciando violazione dell’art. 2901 c.c., degli artt. 2727 e 2729 c.c. e vizi motivazionali, sostenendo che mancasse prova della sua conoscenza del pregiudizio e che il solo rapporto coniugale non bastasse; il marito con due motivi, contestando la motivazione sulla presunzione di conoscenza della situazione patrimoniale della società garantita e la correttezza del ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure non investissero una questione di diritto sul significato dell’art. 2729 c.c., ma mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio per cui, nell’azione revocatoria ordinaria, la prova della partecipatio fraudis del terzo può essere desunta anche da presunzioni semplici e, quando esista un vincolo familiare stretto e la convivenza, tale vincolo può rendere estremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria del disponente. Conseguentemente, la declaratoria di inefficacia dell’atto di trasferimento rimane ferma e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento delle spese in favore della banca controricorrente; compensate le spese tra i ricorrenti per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Nell’azione revocatoria ordinaria è necessario dimostrare che l’atto di disposizione arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie e, quando l’atto sia successivo al credito e oneroso, la consapevolezza del debitore e del terzo può essere provata anche tramite presunzioni semplici.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono fatti da cui il giudice trae, secondo ragionamento logico, un fatto ignoto da un fatto noto; la censura che si limiti a contestare il risultato dell’apprezzamento di merito non coglie una violazione della norma.

  • art. 2729 c.c.

    La gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è oggetto di valutazione di merito; in sede di legittimità non è censurabile come se fosse una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze formulate come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili se, in concreto, mirano soltanto a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti accertati dal giudice di merito.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure non superano un consolidato orientamento della Corte e non introducono una reale questione di diritto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria la partecipazione fraudolenta del terzo può essere provata anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale risulti coerente con i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • Il vincolo familiare stretto e la convivenza tra disponente e acquirente possono costituire elementi presuntivi idonei a fondare la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori, quando rendano altamente implausibile l’ignoranza della situazione debitoria.
  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto l’apparente deduzione di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. o di vizio motivazionale, miri solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e del giudizio di fatto svolto dal merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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