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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13984/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2007. Il ricorso introduttivo era stato spedito tramite operatore di posta privata titolare di autorizzazione generale e licenza individuale, ma era pervenuto all’Agenzia delle entrate dopo la scadenza del termine per impugnare, prorogato per effetto dell’istanza di accertamento con adesione. I giudici di merito avevano dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, ritenendo irrilevante la data di spedizione e rilevante solo quella di ricezione, in mancanza di poteri certificativi dell’operatore privato. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione del d.lgs. n. 58 del 2011, degli artt. 16, comma 3, 20, 53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che la liberalizzazione del servizio di raccomandate cd. bianche avrebbe attribuito al gestore privato gli stessi effetti del servizio postale universale anche per la notificazione del ricorso tributario; 2) violazione dell’art. 156 c.p.c., lamentando che la costituzione dell’Ufficio avrebbe sanato la nullità della notificazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel regime di liberalizzazione intermedio tra d.lgs. n. 58 del 2011 e L. n. 124 del 2017, la notificazione di atti amministrativi e tributari può essere valida tramite operatore privato abilitato, ma non lo è la notificazione di atti giudiziari, compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali resta necessaria la garanzia della certezza legale della data di consegna. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, pur essendo la notificazione nulla e non inesistente se il destinatario si costituisce, la sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività, che dipende dalla certezza legale della data di consegna al notificatore. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 4 d.lgs. n. 58 del 2011

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la liberalizzazione del servizio di spedizione delle raccomandate e l'equiparazione dell'operatore privato al servizio postale universale per le notificazioni.

  • artt. 16, comma 3, 20, 53, comma 2, e 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    Sono le norme del processo tributario richiamate a sostegno della validità della notificazione del ricorso tramite posta privata.

  • d.lgs. n. 261 del 1999

    La Corte afferma che, nel regime considerato, la notificazione di atti giudiziari resta riservata al solo gestore del servizio postale universale o ai soggetti espressamente abilitati dal legislatore.

  • art. 156 c.p.c.

    La costituzione del destinatario può sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, ma la sanatoria non incide sulla tempestività quando manca la certezza legale della data di consegna.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel periodo di parziale liberalizzazione del servizio postale, la notificazione a mezzo operatore privato abilitato può essere valida per atti amministrativi e tributari, ma non per gli atti giudiziari, inclusi i ricorsi introduttivi del processo tributario, per i quali è richiesta una disciplina più rigorosa e la certezza legale della data di consegna.
  • La tempestività dell'impugnazione non può essere desunta dalla sola data di spedizione quando la spedizione avviene tramite operatore privo di poteri certificativi idonei a garantire legalmente la data di consegna.
  • La costituzione in giudizio del destinatario può sanare la nullità della notificazione, ma non può retroagire al punto da fondare la tempestività di un ricorso già privo di prova legale del momento in cui è stato consegnato all'operatore notificatore.
  • Per gli atti processuali soggetti a termine di decadenza, la validità della notificazione e la sua idoneità a rispettare il termine vanno valutate anche sotto il profilo della certezza documentale della data di perfezionamento del procedimento notificatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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