Cassazione Penale, Sentenza n. 10065/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava il decreto che aveva confermato l'applicazione nei confronti dell'Interbartolo della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale qualificata, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e con imposizione del versamento di una cauzione. L'istante contestava la attualità della pericolosità sociale qualificata, deducendo che i precedenti erano risalenti e che l'interessato è detenuto ininterrottamente dal maggio 2016, senza elementi successivi all'arresto (frequentazioni con pregiudicati, tenore di vita ingiustificato, atti di dissociazione) che dimostrassero la persistenza dell'appartenenza al sodalizio mafioso; chiedeva inoltre la riduzione della durata della misura e l'esclusione della cauzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i profili di violazione di legge e non ammissibili le censure di merito volte a contestare la motivazione. I giudici hanno condiviso le determinazioni dei giudici di merito secondo cui le prove acquisite nel processo penale dimostrano il ruolo direttivo e centrale dell'Interbartolo nella famiglia mafiosa di Cerda (partecipazione a estorsioni, danni aggravati, controllo di appalti e influenza sulla vita politica locale, rapporti con altri mandamenti), elementi tali da giustificare la presunzione della persistenza del vincolo associativo nonostante la detenzione dal 2016 e la buona condotta carceraria. Conseguentemente il provvedimento di sorveglianza speciale qualificata è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Usato per qualificare la partecipazione dell'imputato a un'associazione di tipo mafioso; le condotte provate nel processo penale hanno formato la base fattuale per ritenere l'appartenenza al sodalizio.
art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991
Riferimento alle aggravanti applicate ai reati di estorsione e danneggiamento, che hanno contribuito a delineare la gravità e la qualifica delle condotte contestate.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a) e b)
Norma del codice delle misure di prevenzione che individua i presupposti soggettivi per l'applicazione delle misure nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'Interbartolo rientrasse in tali categorie per la sua posizione direttiva.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 10, comma 3
Stabilisce i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso i decreti delle corti d'appello in materia di misure di prevenzione: ammesso solo per vizi di legge. La Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze che in realtà contestavano motivazioni di merito.
Massime di principio
- La detenzione prolungata e la buona condotta carceraria non sono di per sé sufficienti a escludere l'attualità della pericolosità sociale qualificata se sussistono elementi probatori che attestano un ruolo direttivo nel sodalizio mafioso.
- Nei procedimenti per misure di prevenzione, la presenza di elementi fattuali che indicano una partecipazione rilevante e continuativa all'organizzazione (es. direzione di estorsioni, controllo di appalti, influenza politica, rapporti con altri mandamenti) consente ai giudici di applicare la presunzione della persistenza del vincolo associativo, salvo prova concreta e specifica di dissociazione.
- Per impugnare con successo un decreto di conferma della misura di prevenzione in Cassazione è necessario sollevare vizi di diritto; le censure meramente motivazionali o generiche sull'insieme probatorio sono spesso dichiarate inammissibili.
- La difesa che intende ottenere riduzioni o esclusioni delle misure deve allegare e documentare fatti concreti sopravvenuti rispetto all'ultimo accertamento (es. dichiarazioni di dissociazione, riparazioni alle vittime, elementi che dimostrino la cessazione dei rapporti associativi) e confrontarsi esplicitamente con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato.
- La valutazione della attualità della pericolosità è necessariamente concreta e casistica: la semplice anzianità dei reati non prevale quando le prove indicano un ruolo centrale e continuativo nell'organizzazione criminoso.
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