Cassazione Civile, Ordinanza n. 16336/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva rettificato il classamento di alcuni immobili siti in Roma, in microzona Trastevere 2. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; l'Agenzia aveva poi proposto appello, che la Commissione tributaria regionale dichiarava inammissibile ritenendo non perfezionata la notificazione dell'atto effettuata a mezzo servizio postale privato. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. o), del D.Lgs. n. 58 del 2011 e degli artt. 16, comma 3, 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c., sostenendo che la raccomandata recapitata tramite operatore postale privato avrebbe avuto lo stesso valore legale di quella consegnata da Poste Italiane e che, comunque, la costituzione della controparte avrebbe sanato il vizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la notificazione di atti giudiziari eseguita da operatore di posta privata privo di relativo titolo abilitativo nel periodo considerato è nulla e non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non rileva ai fini della tempestività dell'impugnazione, perché manca la certezza legale della data di consegna all'operatore. Ha inoltre rilevato che, per verificare la tempestività dell'appello, il ricorrente doveva indicare specificamente la data di ricezione dell'atto da parte dell'appellata, dato non riportato nel ricorso; tale omissione impediva il controllo sulla decadenza. È stata quindi confermata l'inammissibilità dell'appello e, in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, lett. o), D.Lgs. n. 58 del 2011
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'equiparazione del servizio postale privato al servizio postale tradizionale per le notificazioni, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.
art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni e termini del processo tributario.
richiamato dal ricorrente in relazione al termine lungo di impugnazione.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
i requisiti di contenuto-forma devono essere assolti nel ricorso; il loro mancato assolvimento impedisce il controllo della Corte e determina inammissibilità.
art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
il termine di impugnazione è ancorato al momento di spedizione solo se vi è certezza legale della consegna; nel caso di posta privata priva di titolo abilitativo tale certezza manca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Direttiva 2008/6/CE
richiamata per il quadro normativo liberalizzato dei servizi postali e per la possibilità, in astratto, di notificare atti giudiziari da parte di operatori postali, salvo diversa giustificazione oggettiva dello Stato.
Massime di principio
- La notificazione di un atto giudiziario eseguita tramite operatore di posta privata privo di titolo abilitativo è nulla, non inesistente, ma la sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività dell'impugnazione quando manca la certezza legale della data di consegna.
- Ai fini della verifica della tempestività di un'impugnazione, il ricorrente deve indicare nel ricorso tutti gli elementi processuali necessari, inclusa la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, se tale dato è essenziale al controllo della decadenza.
- Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone che i fatti processuali rilevanti siano esposti nel ricorso stesso, senza affidarsi a integrazioni provenienti da altri atti o documenti non specificamente trascritti o localizzati.
- La costituzione della parte destinataria non sana l'inosservanza del termine di impugnazione quando il termine è posto a presidio di interessi indisponibili e la decadenza è rilevabile d'ufficio.
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