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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17153/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un proprietario di immobile gravemente danneggiato dal sisma del 1980 per ottenere il contributo alla demolizione e ricostruzione previsto dalla L. n. 219/1981 e dalla L. n. 32/1992, da assegnarsi in via prioritaria ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. a), della L. n. 32/1992. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo insussistenti i requisiti. In appello, la Corte territoriale aveva invece accolto parzialmente il gravame del proprietario, condannando il Comune al pagamento della somma di euro 58.650,00 oltre aggiornamento prezzi e rivalutazione, ritenendo provati i requisiti di legge, in particolare la tempestività della domanda e la condizione di sistemazione precaria al momento rilevante. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita sulla tempestività della domanda; 2) violazione dell'art. 3, comma 2, L. n. 32/1992, L. n. 219/1981, artt. 2697 c.c. e 167 c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti della priorità e, in sostanza, la ricorrenza del requisito della precarietà; 3) contraddittorietà della motivazione nella valutazione delle testimonianze e della documentazione; 4) carenza/insufficienza di motivazione per omessa valutazione delle prove testimoniali; 5) violazione della L. n. 219/1981 e del T.U. 76/90, sostenendo che la quantificazione e liquidazione del beneficio spettassero a una commissione tecnica e che la priorità non potesse essere accertata dal giudice. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo nella parte di diritto, e inammissibili le censure che miravano a rivalutare il merito o introducevano questioni nuove; ha ribadito che i requisiti per il contributo sono tassativi e non derogabili, che la precarietà può essere accertata sulla base delle risultanze istruttorie, e che il giudice ordinario, una volta investito della domanda dopo il diniego amministrativo, conosce sia dell'an che del quantum. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimato, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la questione della tempestività era stata sollevata dal Comune nel giudizio di merito ed era quindi doveroso pronunciarsi sul punto. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), L. n. 32/1992, ribadendo che i requisiti per la priorità nel contributo sono quelli tassativi fissati dalla legge e non possono essere ampliati da atti comunali o criteri attuativi; ha inoltre giudicato inammissibili le doglianze che miravano a una diversa valutazione delle prove e delle risultanze di fatto, poiché il giudice di merito aveva accertato, anche sulla base del certificato storico di residenza e della CTU, che il beneficiario abitava nell'immobile danneggiato e si era poi adattato a una sistemazione precaria nei locali terranei fino al trasferimento successivo. Infine, ha respinto la censura sulla quantificazione del contributo, affermando che, essendo stata adita l'autorità giudiziaria dopo il rigetto amministrativo, il giudice ordinario era investito dell'accertamento sia dell'an sia del quantum; ha anche rilevato la novità della questione relativa alla competenza di una commissione tecnica. Nessuna condanna alle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il tema della tempestività della domanda era già stato introdotto dal convenuto in appello, sicché la Corte territoriale doveva pronunciarsi sul punto.

  • art. 3, comma 2, lett. a), L. n. 32/1992

    La disposizione individua requisiti tassativi e non derogabili per l'assegnazione prioritaria del contributo ai proprietari di unica abitazione ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie dopo gli eventi sismici, purché la domanda e la documentazione siano tempestive.

  • art. 3, comma 5, L. n. 32/1992

    Il potere comunale di deliberare criteri attuativi opera solo entro i limiti fissati dalla legge, senza poter introdurre requisiti ulteriori.

  • art. 2, comma 4, L. n. 32/1992

    È richiamato per evidenziare che anche i compiti del CIPE in materia di riparto dei fondi restano subordinati ai vincoli imposti dalla legge.

  • art. 2697 c.c.

    La censura del ricorrente viene respinta perché i fatti rilevanti risultano accertati dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione dei presupposti, ma la Corte non ne ricava una violazione decisiva.

  • art. 366 c.p.c.

    Le questioni nuove o non specificamente dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione senza puntuale indicazione degli atti processuali in cui furono prospettate.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non consente di ottenere una revisione del merito o della valutazione delle prove; è inammissibile la censura che mira solo a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È applicato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • L. n. 219/1981

    Costituisce il quadro normativo degli interventi per i danni da sisma cui si raccorda il contributo richiesto.

  • T.U. 76/90

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza di una commissione tecnica nella quantificazione del beneficio, ma la Corte respinge la censura.

Massime di principio

  • In materia di contributi pubblici per la ricostruzione post-sismica, i requisiti per l'ammissione prioritaria stabiliti dalla legge devono essere interpretati in modo tassativo: gli enti locali non possono introdurre condizioni ulteriori né derogare ai presupposti legali.
  • La verifica della condizione di 'sistemazione precaria o provvisoria' può essere compiuta dal giudice sulla base di prove documentali e testimoniali, ma la censura in cassazione è inammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di ultra petizione non ricorre quando il giudice di appello si pronunci su una questione già introdotta dalla parte avversaria nel giudizio di merito, anche se non riproposta dall'appellante come specifico motivo di gravame.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi difensivi non trattati nei gradi di merito, salvo specifica indicazione dell'avvenuta deduzione e degli atti in cui essa è avvenuta.
  • Quando la domanda di contributo è stata rigettata in sede amministrativa e il privato adisce il giudice ordinario, questi è investito dell'accertamento pieno sia del diritto all'an sia della quantificazione del beneficio, nei limiti della domanda proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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