Cassazione Penale, Ordinanza n. 27964/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, commi 1 e 4. Ha dedotto tre censure: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p.; inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. in tema di trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero generiche, ripetitive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito e comunque non consentite in sede di legittimità, poiché dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito e della pena.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per il reato in materia di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Invocato dal ricorrente per sostenere la più lieve qualificazione del fatto, ma la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile in cassazione nel caso concreto.
Richiamato insieme all'art. 546 c.p.p. per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita perché già affrontata dal giudice di merito.
Norma richiamata per censurare la motivazione della sentenza di merito; il motivo è stato ritenuto riproduttivo e non decisivo in sede di legittimità.
Richiamato per contestare la determinazione della pena; la Corte ha ribadito che il trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretto da motivazione sufficiente e non illogica.
Richiamato per censurare il giudizio di commisurazione della pena; la Corte ha escluso la sindacabilità della valutazione di merito in assenza di manifesta illogicità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dalla corte territoriale.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive.
- Le doglianze che mirano a una rivalutazione del merito o a sostituire una diversa lettura delle risultanze con quella del giudice di merito non sono consentite in sede di legittimità.
- Il richiamo a norme sulla motivazione della sentenza e sulla commisurazione della pena non basta a fondare un motivo di ricorso se non si indica un effettivo vizio specifico, decisivo e scrutinabile nei limiti del giudizio di cassazione.
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