Cassazione Civile, Ordinanza n. 08109/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una cartella esattoriale emessa per il recupero di un residuo di sanzioni amministrative pecuniarie e della maggiorazione prevista dall’art. 27, comma 6, della l. n. 689 del 1981, conseguenti alla decadenza dal pagamento rateale concesso a una società di cui il ricorrente aveva agito in rappresentanza quale obbligato solidale. Il ricorrente sosteneva che non fosse legittima l’iscrizione a ruolo della maggiorazione per ritardo senza un previo provvedimento autonomo che accertasse i presupposti oggettivi e soggettivi della stessa, e deduceva inoltre la violazione del principio di non comunicazione dei fatti sfavorevoli agli altri condebitori richiamando varie norme del codice civile sulla solidarietà. La sentenza di appello aveva invece ritenuto sufficiente l’accertamento della sanzione principale, da cui la maggiorazione decorre ex lege, salvo prova della non imputabilità del ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui la maggiorazione ex art. 27, comma 6, l. n. 689 del 1981 ha natura sanzionatoria e può essere iscritta a ruolo unitamente alla sanzione principale, senza necessità di un autonomo atto di accertamento da parte dell’amministrazione, essendo sufficiente l’accertamento della sanzione principale. Ha inoltre osservato che il profilo dell’imputabilità del ritardo era stato comunque preso in considerazione dalla corte territoriale, la quale aveva rilevato la mancata contestazione di tale aspetto da parte dell’ingiunto; la censura sul punto non era stata veicolata con motivo adeguato per contestare l’accertamento di non contestazione compiuto dal giudice di merito. Il ricorso è stato dunque rigettato, con nulla sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati, e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 6, L. n. 689 del 1981
La maggiorazione per ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa ha natura sanzionatoria e sorge dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile; può quindi essere iscritta a ruolo insieme alla sanzione principale senza un autonomo atto di accertamento, fermo restando il tema dell’imputabilità del ritardo.
art. 6, commi 3 e 4, L. n. 689 del 1981
Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa, ma non ritenuto idoneo a mutare l’esito della controversia.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in collegamento alla disciplina della riscossione delle sanzioni amministrative.
Richiamati dal ricorrente per sostenere il principio di non comunicazione dei fatti sfavorevoli al solo condebitore, ma non ritenuti ostativi alla riscossione della maggiorazione.
artt. 1308, 1309 e 1310, comma 3, c.c.
Richiamati dal ricorrente nel medesimo contesto della solidarietà passiva; la Corte non vi ha ravvisato un ostacolo alla decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Richiamato per la costituzione degli intimati al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La maggiorazione prevista per il ritardo nel pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ha natura sanzionatoria aggiuntiva e matura automaticamente dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile, senza bisogno di un autonomo provvedimento di irrogazione della sola maggiorazione.
- In presenza di sanzione amministrativa principale legittimamente accertata, l’iscrizione a ruolo può comprendere anche la maggiorazione per ritardo, purché non sia esclusa la necessità del requisito soggettivo dell’imputabilità del ritardo al trasgressore o all’obbligato.
- Se il giudice di merito accerta che la questione dell’imputabilità del ritardo non è stata specificamente contestata dall’ingiunto, tale apprezzamento è censurabile in cassazione solo con un idoneo vizio motivazionale, non potendo la parte limitarsi a prospettare una diversa lettura del fatto processuale.
- La disciplina della solidarietà passiva non impedisce, di per sé, che una conseguenza accessoria connessa all’inadempimento della sanzione principale venga fatta valere nei confronti dell’obbligato solidale, ove la pretesa sia fondata sull’accertamento già compiuto e non siano dedotti specifici fatti impeditivi o estintivi rilevanti.
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