Cassazione Penale, Sentenza n. 1418/2023 del 17/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 73, comma 1 e 4, D.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/90. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sull'aggravante dell'"ingente quantitativo"; sosteneva che la confessione e le condizioni personali e familiari non erano state adeguatamente valutate dalla Corte territoriale
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse formato un adeguato apparato argomentativo e che la confessione dell'imputato non fosse idonea, per carenza di chiarimenti sul contesto criminale, a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante. Il controllo di legittimità non ha potuto sindacare la valutazione discrezionale di merito, non essendosi rilevato alcun motivo di mera arbitrarietà o illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (sentenza resa il 15 dicembre 2022, Consigliere est.)
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73
Individuazione del reato contestato (delitti in materia di stupefacenti); la condanna è stata confermata in base a queste disposizioni
Prevede l'aggravante per l'"ingente quantitativo"; la Corte di merito ha ritenuto prevalente tale aggravante rispetto alle attenuanti generiche
Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi positivi sufficienti per riconoscere l'attenuante con prevalenza sull'aggravante
Norma rilevante nel sistema delle circostanze e della determinazione della pena; richiamata nella prospettazione delle doglianze sul bilanciamento tra circostanze
Disciplina la determinazione della pena; la Corte di merito ha esercitato la discrezionalità nella comparazione delle circostanze ai sensi di questa regola generale
Codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, salvo assenza di colpa; la Corte ha applicato questa sanzione disponendo il pagamento di euro 3.000
Corte Costituzionale - sent. n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in merito alla valutazione della 'assenza di colpa' nella determinazione della causa d'inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse l'assenza di colpa che avrebbe escluso la somma da versare
Giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 1 n. 15542/2001 e Sez. U. n. 10713/2010)
Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001; Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010
Principio secondo cui il giudizio comparativo tra circostanze opposte è valutazione discrezionale di merito e sfugge al sindacato di legittimità, salvo che sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico; la Corte ha applicato questo consolidato principio per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- La sola confessione dell'imputato, se non accompagnata da chiarimenti sul contesto criminogene o su un ruolo limitato e non integrata da elementi concreti, difficilmente giustifica il riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza su aggravanti (es. ingente quantitativo).
- La comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è una valutazione discrezionale di merito: la Cassazione può sindacarla solo se emerge un vizio di motivazione grave, illogicità o arbitrarietà palese.
- Per far valere in Cassazione un vizio relativo alla quantificazione o al bilanciamento delle circostanze è necessario dimostrare che la motivazione della Corte territoriale sia manifestamente contraddittoria, omessa o irragionevole; generiche contestazioni non sono sufficienti e possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della Cassa delle ammende salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del gravame.
- Se si intende ottenere il riconoscimento prevalente di attenuanti rispetto ad aggravanti rilevanti, è opportuno produrre elementi probatori concreti (descrizione del ruolo, collaborazione reale, circostanze personali e familiari documentate) e motivare puntualmente il ragionamento per impedire che la decisione di merito venga ritenuta adeguata
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