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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13582/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15/11/2023 che aveva rigettato l'appello contro il diniego di sostituzione della misura custodiale in carcere con gli arresti domiciliari per il reato di rapina (artt. 628, comma 1 e 3 c.p.). Due motivi principali: 1) travisamento della prova e illogicità della motivazione in ordine all'inadeguatezza degli arresti domiciliari, nonostante elementi favorevoli (tempo trascorso dall'evento: 1 anno e 4 mesi, definizione del giudizio con concordato in appello, ammissione degli addebiti, versamento di 1.500 euro a favore della parte offesa, applicazione degli arresti domiciliari ai coimputati); 2) erroneità della valutazione sull'inapplicabilità degli arresti domiciliari e del braccialetto elettronico, stante la richiesta di quest'ultimo e la tesi che il controllo elettronico impedirebbe la commissione di reati analoghi.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale e la Corte d'appello avessero motivato in modo coerente la persistenza della rilevante pericolosità sociale del ricorrente, richiamando: la commissione della rapina mentre l'imputato era sottoposto a obbligo di dimora (violazione della misura), numerosi precedenti per reati di rilievo (lesioni, resistenza, evasione), e una condanna in primo grado per altra rapina (anni 7 e mesi 6). Tali elementi negativi sono stati ritenuti assai più consistenti degli elementi favorevoli proposti dalla difesa. È stato inoltre affermato che l'applicazione degli arresti domiciliari a coimputati non prova la diminuzione della pericolosità personale, per il principio di autonomia delle posizioni. La Corte ha inoltre ricordato che il giudizio sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari implica implicitamente l'impossibilità di efficacia dei dispositivi elettronici di controllo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvii agli adempimenti di legge (art. 94 disp. att.).

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    Norma che disciplina il reato di rapina, cui si riferisce il procedimento; utilizzata per qualificare il fatto oggetto di misura cautelare.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Attenuante prevista per particolari circostanze; la mancata riconoscimento di tale attenuante è stata menzionata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto che la mancata concessione non giustificasse l'attenuazione della misura cautelare.

  • art. 284 c.p.p.

    Previsione del divieto o limiti all'applicazione di determinate misure cautelari; la difesa aveva sostenuto la non applicabilità del divieto, ma la Corte ha ritenuto sussistenti esigenze cautelari incompatibili con misure non intramurarie.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Disciplina degli strumenti elettronici di controllo a distanza (braccialetto elettronico); la Corte ha affermato che la decisione di inadeguatezza degli arresti domiciliari comporta implicitamente l'impossibilità di affidarsi ai dispositivi elettronici per escludere il pericolo di reiterazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norme procedurali per gli adempimenti quando dalla decisione non deriva la rimessione in libertà dell'indagato; la Corte ha disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.

Massime di principio

  • La grave pericolosità sociale e la reiterazione delinquenziale, specie se l'autore ha violato misure coercitive precedenti per commettere il reato, sono elementi determinanti che giustificano il mantenimento di misure custodiali più afflittive.
  • Gli elementi favorevoli proposti dalla difesa (tempo trascorso, ammissione, risarcimento, concordato) possono non essere sufficienti a superare elementi negativi più consistenti come plurimi precedenti e violazioni di misure cautelari.
  • La misura degli arresti domiciliari applicata ad altri coimputati non incide automaticamente sulla valutazione personale della pericolosità dell'imputato, per il principio di autonomia dei rapporti processuali.
  • La scelta del giudice sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari può implicare, per natura pregiudiziale, l'impossibilità di ritenere adeguati anche i dispositivi elettronici di controllo (braccialetto), quando si ritenga che tali strumenti non prevengano la reiterazione del reato.
  • I giudizi di merito e di apprezzamento dei fatti operati dal giudice dell'appello o del riesame sono sindacabili in Cassazione solo se emerge manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento della prova; valutazioni di fatto coerenti con le risultanze processuali sono in genere inammissibili a censura in sede di legittimità.

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