Cassazione Civile, Ordinanza n. 15175/2023 del 30/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
Il ricorrente aveva subito un preavviso di fermo amministrativo sulla propria autovettura fondato su un'ingiunzione di pagamento del Comune per omesso versamento dell'ICI relativa agli anni 1999-2004. In un precedente giudizio tributario era stata accertata la nullità della notifica dell'ingiunzione e la prescrizione quinquennale del credito. Nonostante ciò, nelle more della pubblicazione della decisione tributaria, la società di riscossione aveva avviato l'esecuzione forzata notificando un pignoramento presso terzi e trattenendo una somma successivamente incassata, senza restituirla. Il ricorrente aveva quindi chiesto la restituzione della somma, oltre agli interessi, e il risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Il Tribunale aveva accolto entrambe le domande; la Corte d'appello aveva confermato la condanna restitutoria ma escluso il risarcimento, ritenendo non allegato e provato il danno. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., sostenendo che per la condanna risarcitoria sarebbero sufficienti l'accertamento dell'inesistenza del diritto azionato e la colpa dell'agente esecutivo, senza necessità di allegare o provare un danno, che sarebbe in re ipsa; con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale, assumendo che, comunque, il danno era stato specificamente descritto come pregiudizio patrimoniale e alla reputazione professionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha distinto la responsabilità processuale aggravata risarcitoria di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. dalla condanna equitativa prevista dal terzo comma: per la prima è necessario che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite, causalmente derivante dalla condotta illecita dell'altra parte. La liquidazione equitativa non elimina l'onere di allegazione e prova del danno, ma incide solo sulla determinazione del suo ammontare quando questo non sia esattamente provabile. Poiché la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente, in fatto, l'allegazione degli elementi necessari a individuare il danno subito, tale apprezzamento era insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Conseguentemente sono state confermate le spese di legittimità a carico del ricorrente e disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
secondo comma; terzo comma
La condanna risarcitoria ex primi due commi richiede il danno effettivo patito dalla controparte e il nesso causale con la condotta illecita; la condanna equitativa del terzo comma, invece, presuppone la pretestuosità o abuso dell'iniziativa giudiziaria e non richiede la prova del danno né la domanda di parte.
Le spese di lite sono distinte dal danno risarcibile da responsabilità processuale aggravata e non lo sostituiscono.
La liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno esiste ed è provato quanto al suo accadimento, restando incerto o difficile il suo esatto ammontare.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma il motivo è respinto perché la censura investe un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Il ricorrente si è difeso personalmente in giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. richiede non solo l'illiceità o ingiustificatezza della condotta processuale della controparte, ma anche l'allegazione e la prova, almeno nei fatti essenziali, di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite.
- Il danno da lite temeraria non è automaticamente in re ipsa per il solo fatto dell'illegittimità dell'azione esecutiva o processuale: la sua esistenza costituisce un autonomo fatto costitutivo della pretesa risarcitoria.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di determinare l'ammontare del danno quando esso sia certo nell'esistenza ma di difficile prova nel quantum; non esonera dall'onere di allegare e dimostrare il pregiudizio subito.
- L'accertamento dell'insufficienza o genericità delle allegazioni sul danno è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
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