Cassazione Penale, Sentenza n. 20247/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della responsabilità per plurimi episodi di cessione di stupefacenti (principalmente eroina) lamentando la manifesta illogicità della decisione con specifico riferimento all'utilizzo, ai fini della condanna per i capi nn. 2 e 5, delle dichiarazioni testimoniali rese da Massimiliano Benvenuti e Federica Valente. Si sosteneva che le sommarie informazioni rese da Benvenuti fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p., posto che era stato trovato in auto con Roberto Pota in possesso di 10 g di eroina e quindi avrebbe dovuto essere qualificato come persona sottoposta alle indagini. Quanto a Valente, si deduceva l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni perche' precedute da dichiarazioni accusatorie rese dalla madre quattro mesi prima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al capo n.5 ha richiamato la preclusione per i punti non impugnati in appello, rilevando altresì che l'imputato aveva ammesso gli episodi di cessione in favore di Federica Valente. Quanto al capo n.2 ha ritenuto che non risultasse che il teste Benvenuti fosse indagato al momento della sua escussione; ha richiamato il principio secondo cui l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, c.p.p. opera solo se, prima dell'escussione, esistono indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante conosciuti dall'autorità procedente. Le dichiarazioni di Benvenuti sono state quindi ritenute utilizzabili e correttamente valutate in sede di merito. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Si conferma, in quanto disposto in grado d'appello, la pena rideterminata dalla Corte di Appello: 4 anni e 4 mesi di reclusione e Euro 8.000 di multa (come risultante dal provvedimento di merito).
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
La Corte di appello ha riqualificato i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5 del testo unico stupefacenti in sede di parziale riforma della pronuncia di primo grado
Codice penale, art. 112, primo comma, n.1
E' stata esclusa l'aggravante richiamata da tale disposizione nella riformulazione della pena
Codice di procedura penale, art. 63, comma 2
La Corte ha richiamato il principio che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali opera solo se, prima dell'escussione, sussistono indizi non equivoci di reità a carico del dichiarante, conosciuti dall'autorità procedente
Codice di procedura penale, artt. 581 e 597
Principio di limitazione dell'effetto devolutivo dell'appello: non sono ammissibili in cassazione doglianze relative a parti della decisione non 'attaccate' nell'atto d'appello
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009 e Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019)
Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009; Sez. 4, n. 46203 del 19/09/2019 - dep. 14/11/2019, Rv. 277947
Richiamati i precedenti secondo cui la qualifica di "persona indagata" va valutata con criterio sostanziale: l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, necessita che all'atto dell'escussione esistessero indizi concreti e non equivoci di reità, conosciuti dall'autorità procedente
Massime di principio
- In Cassazione sono inammissibili le doglianze relative a punti della decisione non impugnati nell'originario atto d'appello: l'appello delimita l'effetto devolutivo e le questioni che possono essere poi sollevate in sede di legittimità
- L'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali ai sensi dell'art. 63, comma 2, c.p.p. opera soltanto quando, prima dell'escussione, esistano indizi non equivoci di colpevolezza a carico del dichiarante, noti all'autorità; semplici sospetti o circostanze embrionali non sono sufficienti
- La verifica se il dichiarante dovesse essere considerato indagato si effettua secondo un criterio sostanziale (basato sulla situazione obiettiva al momento della dichiarazione), non meramente formale (iscrizione nel registro delle notizie di reato): è onere di chi deduce l'inutilizzabilità dimostrare quegli indizi
- L'ammissione di fatti o circostanze da parte dell'imputato in fase d'appello può precludere la possibilità di contestarne la valutazione probatoria in sede di legittimità
- Le impugnative manifestamente infondate o poste senza adeguata diligenza possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somme alla Cassa delle Ammende)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20233/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20234/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20236/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20239/2022 del 25/05/2022
- Sentenza penale · 25 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 20240/2022 del 25/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →