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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19223/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un automobilista aveva proposto opposizione avverso un verbale elevato dalla polizia municipale per superamento dei limiti di velocità ex art. 142, comma 8, c.d.s. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione, ma il Tribunale, in appello, aveva annullato il verbale ritenendo che il Comune, rimasto contumace in primo grado, non avesse dato prova della corretta segnalazione e del corretto funzionamento dello strumento di rilevazione della velocità, e quindi dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 346 e 329 c.p.c. per asserita mancata riproposizione in appello dell’eccezione sull’omessa segnalazione dell’apparecchiatura; (2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. perché il Tribunale avrebbe trascurato che il verbale di accertamento conteneva indicazioni idonee a smentire le doglianze dell’opponente; (3) violazione dell’art. 345 c.p.c. per aver esaminato una contestazione sul malfunzionamento dell’autovelox ritenuta nuova in appello; (4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per aver superato la presunzione di perfetto funzionamento dell’apparecchio senza verificare se l’opponente avesse specificamente messo in dubbio taratura e buon funzionamento dello strumento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha ritenuto erronea la decisione del Tribunale perché fondata sulla sola contumacia del Comune in primo grado come indice della mancata prova dei fatti costitutivi della violazione. La Corte ha ribadito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione grava sull’opponente, mentre l’onere della prova segue la regola generale dell’art. 2697 c.c.: la P.A. deve provare i fatti costitutivi della pretesa, ma l’opponente, se deduce fatti specifici incidenti sulla regolarità del procedimento o sull’esclusione della responsabilità, deve provare le circostanze negative contrapposte. La Corte ha inoltre richiamato i principi sulla preventiva segnalazione e sulla visibilità delle postazioni di controllo della velocità, nonché sulla distinzione tra contestazione dell’esistenza dell’obbligo di segnalazione e contestazione della sua concreta idoneità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Vallo della Lucania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 8, c.d.s.

    norma sanzionatoria per il superamento dei limiti di velocità, posta a base del verbale impugnato

  • art. 142, comma 6-bis, c.d.s.

    le postazioni di controllo della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, con modalità conformi al regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la rinuncia alle eccezioni non riproposte in appello

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla mancata riproposizione di questioni disattese in primo grado

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per denunciare l’introduzione in appello di una contestazione nuova

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e del valore probatorio del verbale di accertamento

  • art. 2697 c.c.

    nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l’onere probatorio grava sulla P.A. per i fatti costitutivi della pretesa; l’opponente deve provare le circostanze negative specificamente dedotte a contrasto

  • d.m. 15 agosto 2007

    richiamato quale disciplina della segnaletica destinata ad avvisare della presenza di postazioni di controllo della velocità

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di allegazione incombe sull’opponente, mentre l’onere della prova segue la regola generale dell’art. 2697 c.c.: l’amministrazione deve provare i fatti costitutivi della violazione, ma non è automaticamente tenuta a dimostrare l’inesistenza di tutte le contestazioni dell’opponente.
  • Quando l’opponente deduce vizi specifici della procedura o elementi impeditivi della propria responsabilità, deve provare le circostanze negative o paralizzanti da lui allegate, non essendo sufficiente una contestazione generica.
  • In materia di rilevamento della velocità, la preventiva segnalazione della postazione e la sua visibilità sono requisiti distinti e autonomi, entrambi necessari per la legittimità dell’accertamento.
  • La contumacia della P.A. in primo grado non basta, da sola, a far ritenere non provata la pretesa sanzionatoria se dagli atti risulta un verbale idoneo a sostenere l’accertamento e se occorre valutare le specifiche contestazioni dell’opponente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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