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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17668/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (attore)

La controversia

Un soggetto aveva promosso davanti al Tribunale un ricorso possessorio ex art. 1168 c.c. per tutelare il proprio diritto di accesso a un'edicola funeraria; la domanda era stata accolta in contumacia delle convenute. Le convenute avevano poi proposto appello oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto la notificazione del ricorso introduttivo perché le rispettive residenze anagrafiche sarebbero state dichiarate inagibili. La Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo rituale la notifica presso gli indirizzi di residenza. In cassazione le soccombenti hanno dedotto, con otto motivi trattati unitariamente, violazione degli artt. 24 Cost., 52 e 140 c.p.c., nullità della sentenza per difetto di motivazione e per ricusazione del giudice di primo grado, insussistenza della prova del possesso vantato dall'attore e omesso esame della rinuncia da questi asseritamente effettuata alla domanda originaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato, in fatto, la rituale notificazione del ricorso introduttivo presso gli indirizzi di residenza delle ricorrenti; tale accertamento non era stato efficacemente censurato, perché la doglianza sulla mancata ricezione era generica e non indicava né il documento attestante l'inagibilità delle residenze né il momento processuale di produzione. La Corte ha quindi ritenuto corretta l'applicazione della presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica ed effettivo domicilio. Sono stati ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. È stata inoltre dichiarata inammissibile la produzione documentale depositata con memoria, perché fuori dai limiti dell'art. 372 c.p.c. e comunque meramente reiterativa delle difese già svolte. Nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    richiamato come base dell'azione possessoria a tutela del possesso del diritto di accesso all'edicola funeraria.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato quale termine lungo di impugnazione, rispetto al quale l'appello è stato ritenuto tardivo.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalle ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto decisivo a fronte della genericità del motivo.

  • art. 52 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti tra le norme asseritamente violate.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti con riguardo alla notificazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    menzionato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso inammissibile.

  • art. 372 c.p.c.

    utilizzato per escludere l'ammissibilità dei documenti depositati con la memoria in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie: il ricorso deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a contestazioni generiche o meramente assertive.
  • Chi deduce la mancata rituale notificazione di un atto processuale deve indicare in modo puntuale i fatti e i documenti su cui fonda l'eccezione, nonché il momento processuale della loro produzione; in difetto la censura è inammissibile per genericità.
  • L'accertamento di fatto del giudice di merito sulla ritualità della notificazione, se non efficacemente censurato, resiste in cassazione; la sola allegazione della mancata ricezione non basta a superare la presunzione di corrispondenza tra residenza anagrafica ed effettivo domicilio.
  • La produzione documentale in cassazione è ammessa solo nei limiti strettamente previsti dalla legge; documenti prodotti per sostenere il merito delle censure, fuori dai casi consentiti, sono inammissibili.
  • Quando la doglianza principale è inammissibile, i motivi ulteriori che presuppongono una revisione del merito restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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