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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13329 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

M.S. acquistò il 7 agosto 2003 un immobile beneficiando delle agevolazioni prima casa e lo rivendette il 10 dicembre 2003, prima che fossero trascorsi cinque anni, senza acquistare entro un anno un altro immobile da adibire ad abitazione principale. Con avviso notificato il 27 febbraio 2008, l’Agenzia revocò le agevolazioni, recuperò le maggiori imposte e applicò le sanzioni. La contribuente contestò la pretesa sostenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di accertamento, per decorso del termine triennale. La CTP di Firenze respinse il ricorso il 17 giugno 2009; la CTR accolse poi l’appello, ritenendo inapplicabile la proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002. L’Agenzia ricorse per cassazione deducendo la violazione dell’art. 11, commi 1 e 1-bis, della stessa legge.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato a una diversa sezione della CTR di Firenze, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la proroga biennale prevista dall’art. 11 della L. n. 289/2002 si applica anche alla rettifica, alla liquidazione delle maggiori imposte e all’irrogazione delle sanzioni conseguenti alla perdita delle agevolazioni prima casa; pertanto, non era corretto escludere la proroga e dichiarare la decadenza dell’Ufficio. Il giudice del rinvio dovrà applicare tale principio e regolare le spese.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, commi 1 e 1-bis

    Ne consegue l'applicabilità anche alle violazioni di cui al comma l bis della proroga prevista nel comma 1, senza necessità di esplicito richiamo, apparendo altrimenti del tutto incongruo che ipotesi assolutamente equivalenti abbiano trattamento diverso.

    La proroga biennale prevista dal comma 1 si estende anche alle violazioni delle disposizioni agevolative contemplate dal comma 1-bis. In caso di perdita dell’agevolazione prima casa, essa riguarda i termini per rettificare, liquidare le maggiori imposte e irrogare le sanzioni.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, comma 3

    Nè a tale conclusione è di ostacolo il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 3, che, nello stabilire che "i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati", pone un principio suscettibile di deroga da parte di fonte di pari rango, quale nella fattispecie, quella della disposizione richiamata della L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, ultimo periodo della quale si è affermata la riferibilità anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza dalle agevolazioni tributarie.

    Il divieto di proroga dei termini di prescrizione e decadenza previsto dallo Statuto del contribuente non impedisce una deroga stabilita da una legge di pari rango. La proroga dell’art. 11 della L. n. 289/2002 costituisce, nel caso esaminato, tale deroga.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2

    La disposizione disciplina i termini di decadenza per l’attività di rettifica e liquidazione in materia di imposta di registro; nel caso di perdita delle agevolazioni prima casa, i termini pertinenti sono soggetti alla proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    È la norma processuale invocata dall’Agenzia per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione della legge; il motivo è stato ritenuto fondato.

Massime di principio

  • Quando viene revocata un’agevolazione fiscale perché il contribuente non ne ha rispettato le condizioni, occorre verificare se una proroga legislativa dei termini di accertamento si estenda anche alle violazioni relative alle agevolazioni: in questa decisione la Cassazione ha ritenuto applicabile la proroga biennale dell’art. 11 della L. n. 289/2002.
  • Per la perdita dell’agevolazione prima casa, la proroga biennale riguarda non solo il recupero della maggiore imposta, ma anche l’irrogazione delle sanzioni e, secondo il principio enunciato, il recupero del credito d’imposta connesso all’acquisto.
  • Il divieto generale di prorogare i termini di decadenza contenuto nello Statuto del contribuente non esclude una proroga introdotta da una successiva disposizione di legge di pari rango, quando questa deroga sia applicabile alla fattispecie.
  • La decisione non definisce definitivamente la posizione tributaria della contribuente: cassa la pronuncia della CTR e rinvia, sicché spetta al giudice di rinvio decidere la controversia applicando il principio sulla proroga e provvedere sulle spese.

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