Cassazione Civile, Ordinanza n. 29103/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dagli eredi di un dipendente comunale deceduto, volta a ottenere il riconoscimento di differenze retributive per mansioni superiori asseritamente svolte dal de cuius nel periodo 1 gennaio 1983 - 22 luglio 1996. La Corte d'appello ha confermato la declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che, ai sensi dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, occorresse avere riguardo al fatto storico costitutivo della pretesa, integralmente collocato in epoca anteriore al 30 giugno 1998. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato, formalmente, vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che il Comune aveva riconosciuto solo nel 2015 l'inquadramento superiore e il relativo trattamento economico, sicché la situazione giuridica sarebbe divenuta azionabile solo dopo tale data; hanno invocato il principio di unitarietà sostanziale della fattispecie e la rilevanza dell'atto del 4 maggio 2015 ai fini della giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo nella parte in cui denunciava il vizio motivazionale, perché non veniva in rilievo un fatto decisivo ai fini della giurisdizione; ha comunque aggiunto che il motivo sarebbe infondato anche se riqualificato come censura di violazione di legge. La giurisdizione, in controversie di lavoro pubblico, va determinata quoad tempus in base ai fatti costitutivi del diritto azionato quando la pretesa discenda direttamente dallo svolgimento dell'attività lavorativa e dall'inquadramento originario, senza che rilevi un successivo atto dell'amministrazione intervenuto nel 2015. Poiché il diritto rivendicato era riferito a mansioni superiori svolte tra il 1983 e il 1996, il fatto costitutivo era anteriore al 30 giugno 1998 e restava confermata la declinatoria di giurisdizione. Nessuna statuizione sulle spese, perché il Comune non ha svolto difese. Disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di motivazione circa un fatto controverso decisivo
Il vizio motivazionale non è utilizzabile per censurare una questione che, nella specie, non integra un fatto decisivo rilevante ai fini della giurisdizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Anche riqualificando la censura come violazione di legge, il ricorso è infondato perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di determinazione temporale della giurisdizione.
art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001
Per le controversie introdotte dopo il 30 giugno 1998 ma attinenti a rapporti di lavoro pubblico anteriori a tale data, la giurisdizione si determina in base al dato storico dei fatti costitutivi della pretesa; se la pretesa dipende da fatti e atti anteriori al 30 giugno 1998, resta esclusa la giurisdizione ordinaria.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie di lavoro pubblico, la giurisdizione va individuata in base al petitum sostanziale e ai fatti costitutivi del diritto azionato, non sulla base di un successivo atto che si limiti a riconoscere o formalizzare la pretesa.
- Quando la domanda concerne differenze retributive o superiore inquadramento fondati su mansioni superiori svolte in un periodo anteriore al 30 giugno 1998, il discrimine temporale rilevante è quello dei fatti generativi della pretesa, non quello di un atto amministrativo successivo che ne prenda atto.
- Il ricorso per cassazione che deduca un vizio motivazionale è inammissibile se la censura non investe un fatto decisivo ai fini della decisione sulla giurisdizione.
- La successiva delibera dell'amministrazione non può spostare le condizioni sostanziali che radicano la giurisdizione quando la lesione dedotta sia già insorta in base a fatti storici anteriori al termine di legge.
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