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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28305/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

A seguito di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice in liquidazione, l'amministrazione finanziaria iscriveva a ruolo straordinario il credito tributario e notificava la cartella di pagamento al socio accomandatario. La pretesa riguardava IVA e imposte dirette per più annualità, oltre sanzioni, e traeva origine dal rilievo di utilizzo di false fatture in operazioni di ristrutturazione e vendita di un capannone industriale, anche in rapporto con una società controllata e con un presunto subappalto non documentato. Il socio impugnava la cartella sostenendo che, per il beneficium excussionis proprio delle obbligazioni sociali delle società di persone, l'escussione del patrimonio sociale dovesse precedere la notifica della cartella al socio, sicché l'iscrizione a ruolo e la cartella sarebbero state illegittime in mancanza di preventiva infruttuosa escussione della società. Con un secondo motivo, formulato in via subordinata, censurava la regolazione delle spese, lamentando che la compensazione non avesse riguardato anche il contributo unificato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo non conforme a diritto la decisione della CTR che aveva escluso la necessità di una preventiva prova dell'incapienza del patrimonio sociale prima della notifica della cartella al socio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce del principio secondo cui, nelle obbligazioni tributarie delle società diverse dalla società semplice, spetta al creditore provare l'insufficienza del patrimonio sociale, salvo che tale insufficienza risulti già in modo certo da elementi aliunde. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2304 c.c.

    richiamato per il principio del beneficium excussionis nelle obbligazioni sociali: il creditore non può agire esecutivamente contro il socio se non dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale; la Corte precisa però l'evoluzione interpretativa sul modo di operare del principio nelle obbligazioni tributarie.

  • art. 2318 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente come norma disciplinante la responsabilità del socio accomandatario nelle società di persone.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    citato dal ricorrente tra le norme invocate contro la legittimità della cartella e del ruolo straordinario.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato sia nel fatto come base del ruolo straordinario, sia nel motivo di ricorso; la Corte si confronta con la sua applicazione in rapporto alla responsabilità sussidiaria del socio.

  • art. 24 d.P.R. n. 602/1973

    citato dal ricorrente a sostegno della censura sulla riscossione e sulla formazione del ruolo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    citato dal ricorrente a sostegno della censura sulla notifica della cartella senza previa escussione del patrimonio sociale.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla riscossione e notificazione della cartella.

  • art. 15, comma 2-ter, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite e contributo unificato; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie delle società di persone, il beneficium excussionis non si traduce necessariamente nel divieto di notificare al socio un atto di riscossione prima di ogni attività sul patrimonio sociale; ciò che rileva è evitare che il socio sia assoggettato a esecuzione quando il patrimonio della società sia ancora capiente.
  • Per le società diverse dalla società semplice, l'insufficienza del patrimonio sociale rispetto al credito tributario deve essere provata dal creditore, salvo che emerga in modo certo da elementi già acquisiti, come la cancellazione della società.
  • Se il giudice di merito esclude la necessità di tale verifica o distribuisce in modo errato l'onere probatorio sull'incapienza del patrimonio sociale, la decisione è cassabile per violazione della disciplina del beneficium excussionis applicata alla riscossione tributaria.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e determina la cassazione con rinvio, restano assorbite le censure subordinate, comprese quelle sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneObbligazioni solidali
RamiTributiObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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