Cassazione Civile, Ordinanza n. 33510/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso il decreto con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, decreto poi annullato dal Tribunale. Nel giudizio di opposizione il Tribunale di Catanzaro, pur accogliendo l'opposizione, ha compensato integralmente le spese di lite richiamando l'opinabilità delle questioni trattate, la natura del giudizio e la mancata opposizione del Ministero. La ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione con due motivi: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., sostenendo che la mancata opposizione della controparte e la natura della controversia non integrassero gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione; nonché nullità della statuizione sulle spese per carenza di motivazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la decisione impugnata fosse conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dopo la modifica del 2014 e l'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018. Ha affermato che l'opinabilità della questione e la clausola delle gravi ed eccezionali ragioni possono giustificare la compensazione se la motivazione del giudice di merito è riferita a specifiche circostanze della controversia; ha inoltre escluso che la mancata opposizione del Ministero, da sola, fosse idonea a fondare la compensazione, ma ha ritenuto che nel caso concreto la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e non censurabile. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna regolazione delle spese del giudizio di cassazione è stata disposta per mancata attività difensiva utile dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La condanna alle spese ha natura oggettiva e non sanzionatoria: deriva dalla soccombenza e non richiede un comportamento illecito della parte soccombente.
La compensazione delle spese è consentita solo nei casi tipizzati dalla norma, ossia soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza e altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; tali ragioni devono essere specificamente motivate e riferite alla concreta controversia.
art. 24 Cost.
È evocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulle spese, ma la Corte non ne ricava un principio autonomo decisivo nel caso concreto.
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.
È richiamato per la definizione camerale del ricorso per manifesta infondatezza.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato quale base per la trattazione camerale della causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro del contributo unificato cui è commisurato l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma processuale richiamata come base dell'opposizione avverso il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Norma richiamata come disciplina del rito dell'opposizione nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Nel testo risultante anche alla luce della sentenza Corte cost. n. 77/2018, la clausola delle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" va interpretata in modo coerente con i parametri tipizzati dalla norma.
Massime di principio
- La condanna alle spese segue la soccombenza e non ha natura sanzionatoria: la mera inerzia del convenuto o la mancata opposizione alla domanda non costituiscono, di regola, ragioni idonee a escludere la rifusione delle spese.
- La compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. e richiede una motivazione esplicita riferita a circostanze specifiche della controversia.
- La clausola delle "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" è una clausola generale elastica, da interpretare in analogia con i casi tipizzati di assoluta novità della questione e mutamento della giurisprudenza.
- L'opinabilità della questione di diritto può integrare una ragione di compensazione solo se, valutata nel contesto concreto, è sintomatica dell'incertezza interpretativa che abbia potuto incidere sul comportamento processuale della parte soccombente.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura della norma, quando la decisione impugnata sia coerente con un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorso non offra elementi per mutarlo.
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