Cassazione Civile, Ordinanza n. 23594/2025 del 20/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito dell'INPS per il recupero di contributi asseritamente omessi, pari a euro 11.090,39, riferiti a differenze retributive collegate al superiore inquadramento di alcune lavoratrici nel terzo livello del CCNL terziario e all'indennità di cassa per talune posizioni. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione della società; la Corte d'appello di Milano aveva accolto solo il profilo relativo all'indennità di cassa e confermato per il resto. In cassazione la società ha proposto nove motivi: (1) violazione degli artt. 246, 186 e 2697 c.p.c. per avere la Corte escluso la ritualità dell'eccezione di incapacità a testimoniare; (2) violazione dell'art. 246 c.p.c. in relazione all'art. 100 c.p.c. per avere ritenuto capaci di testimoniare le lavoratrici; (3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa motivazione sulla mancata ammissione di prova testimoniale e controprova; (4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che le dipendenti non avessero autonomia perché operanti con un programma informatico; (5) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito ricostruito i fatti sulla base delle sole deposizioni delle lavoratrici; (6)-(9) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione agli artt. 100 e 102 CCNL Terziario, e degli artt. 2103 e 2697 c.c., per erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali e conseguente erroneo inquadramento delle lavoratrici. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, ha dichiarato inammissibili il terzo, il quarto e il quinto per difetto di specificità o per tentativo di rivisitare il merito, e ha dichiarato inammissibili i motivi sesto-nono per mancato deposito integrale del CCNL e mancata indicazione della sua sede processuale nei gradi di merito.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto utilizzabili le deposizioni delle lavoratrici e corretto il loro inquadramento nel terzo livello del CCNL terziario; ha inoltre rilevato che l'eccezione di incapacità a testimoniare era comunque tardiva perché non ribadita dopo l'escussione. Ne è derivata la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L'incapacità a testimoniare sussiste solo se il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto nel rapporto controverso, tale da legittimarlo a partecipare al giudizio; l'interesse di mero fatto non basta.
Il riferimento all'interesse ad agire serve a delimitare l'incapacità del testimone: occorre un interesse giuridico attuale e concreto, non un mero interesse di fatto.
La ricorrente lo ha evocato nel primo motivo, ma il testo non sviluppa una specifica regola applicata dalla Corte su questa norma.
È richiamato come parametro della censura; la Corte non ne accoglie la doglianza e ribadisce che non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio.
Le censure di omessa pronuncia o ultrapetizione devono essere specifiche e riferite ai capi effettivamente devoluti; qui il ricorso è stato ritenuto generico o non autosufficiente.
Non consente di contestare in cassazione la selezione e valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo vizi specifici non dedotti in modo adeguato.
La censura è inammissibile quando mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio, senza indicare un vero error in iudicando o in procedendo.
La ricorrente ha formalmente prospettato violazioni di legge, ma molte doglianze erano in realtà dirette a contestare l'accertamento di fatto.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle prove, specie in presenza di doppia conforme.
Il ricorso per cassazione che si fonda sull'interpretazione di un contratto collettivo deve depositarne copia integrale o indicare specificamente la sede del suo deposito nei gradi di merito; il deposito tardivo non sana il vizio originario.
Le censure sulla interpretazione del CCNL non sono esaminabili se il contratto collettivo non è ritualmente prodotto in cassazione.
Richiamato dai motivi relativi all'inquadramento, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità processuale delle censure.
artt. 100 e 102 CCNL Terziario
Le declaratorie contrattuali invocate per contestare l'inquadramento non sono state scrutinabili per difetto di deposito integrale del CCNL.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio contributivo promosso dall'ente previdenziale contro il datore di lavoro, il lavoratore chiamato a deporre non è incapace a testimoniare per il solo fatto che la decisione possa riflettersi sulla sua posizione, occorrendo un interesse giuridico personale, attuale e concreto a partecipare al giudizio.
- L'eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere proposta immediatamente dopo l'escussione del teste, o nella prima udienza utile se la parte era assente; la mera opposizione preventiva non basta e la mancata reiterazione sana il vizio.
- In cassazione non è consentito trasformare doglianze formalmente costruite come violazioni di legge o omesso esame di fatti in una richiesta di nuova valutazione delle prove e del merito, specie in presenza di accertamento di fatto sorretto da motivazione coerente e doppia conforme.
- Le censure che investono l'interpretazione di un contratto collettivo sono inammissibili se il ricorrente non deposita integralmente il testo contrattuale o non indica specificamente dove esso sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio.
- La contestazione dell'inquadramento contrattuale e delle relative ricadute contributive richiede un ricorso autosufficiente, capace di consentire alla Corte di controllare il perimetro della devoluzione e il contenuto delle disposizioni collettive invocate.
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