Cassazione Civile, Sentenza n. 32440/2024 del 13/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento (Irpef, Iva, Irap anno 2006) fondato su accertamenti bancari. Il ricorrente contestava la mancata e congrua motivazione dell'atto, l'erronea valutazione delle prove e la mancata considerazione di documentazione prodotta (in particolare la presunta estraneità di alcune movimentazioni, inclusi assegni circolari per Euro 40.000), la illegittimità dell'accertamento analitico induttivo per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, la violazione del termine dilatorio di 60 giorni tra invito al contraddittorio e notifica dell'avviso, e la presunta liquidazione sproporzionata delle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Tutti i motivi proposti sono stati ritenuti inammissibili o infondati: molti profili sono stati giudicati generici e non caratterizzati con l'analiticità richiesta (in particolare la mancata indicazione della riferibilità di singole movimentazioni bancarie), alcuni attengono alla cosiddetta 'doppia conforme' e quindi risultano inammissibili in sede di legittimità, e altri non erano stati tempestivamente o correttamente sollevati in primo grado. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, in caso di accertamenti basati su conti correnti bancari, opera una presunzione legale in favore dell'erario ai sensi degli artt. 32 e 51, che determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente il quale deve fornire prova analitica per ogni versamento ritenuto non imponibile. Non essendosi costituita l'Amministrazione nel giudizio di legittimità non è stata ulteriormente trattata la questione delle spese, ma è stata comunque rilevata l'applicabilità del doppio contributo.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2
Riguarda i requisiti di motivazione degli atti di accertamento; il ricorrente lamentava insufficiente motivazione ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente diretta a dimostrare l'inesistenza dei fatti contestati
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 7
Prevede la possibilità per l'Amministrazione di utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari come elemento di prova; la Corte ha richiamato che tale norma instaura una presunzione legale in favore dell'erario e determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Riferito nelle censure relative alla legittimità formale dell'avviso; la Corte ha osservato che eventuali vizi formali devono essere tempestivamente dedotti e adeguatamente illustrati nei gradi di merito
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2
Norma analoga a quella fiscale sui redditi in tema di accertamenti bancari ai fini IVA; la Corte richiamata per affermare la presunzione legale derivante dalle risultanze bancarie
Legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1
Riferimento in ordine ai diritti di difesa e alla motivazione degli atti impositivi; il ricorrente invocava violazioni ma la Corte ha ritenuto le doglianze non specifiche
Legge n. 212 del 2000, art. 12
Richiamata con riguardo ai termini tra invito al contraddittorio e notifica dell'avviso; la Corte ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente sollevata nei gradi di merito e, in ogni caso, si è pronunciata sul punto solo nella misura in cui risultava necessario
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
Norma sul governo delle spese di lite; la censura del ricorrente sulla liquidazione delle spese è stata ritenuta generica e quindi inammissibile
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3-5
Fondamento formale dei motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha valutato ciascun motivo secondo i relativi profili di ammissibilità e merito
Codice di procedura civile, art. 112
Riferito in ordine alla presunta nullità della decisione per omessa pronuncia su questioni rilevanti; la Corte ha osservato che l'omissione deve essere rilevata nell'ambito del corretto svolgimento del contraddittorio e delle deduzioni processuali
Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
Principio della doppia conforme: quando primo grado e appello convergono nelle medesime conclusioni, il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto è inammissibile salvo indicazione delle differenze tra le ragioni di fatto dei due gradi; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il motivo relativo agli accertamenti sui fatti
Norma sulle presunzioni semplici che richiedono gravità, precisione e concordanza; la Corte ha evidenziato che la presunzione derivante dagli accertamenti bancari ai sensi degli artt. 32 e 51 è una presunzione legale che non richiede tali requisiti
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in tema di contributi sulle spese processuali; la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento del c.d. doppio contributo da parte del ricorrente
Massime di principio
- In accertamenti basati su indagini bancarie opera una presunzione legale a favore dell'erario: il contribuente ha l'onere di provare analiticamente che ciascuna movimentazione non è imponibile; prove generiche o ricostruzioni aggregate non sono sufficienti.
- Gli atti di impugnazione in Cassazione devono contenere censure specifiche e analitiche: motivi vaghi o ricorsi che si limitano a ripetere argomentazioni già svolte in merito sono frequentemente dichiarati inammissibili.
- Se sia primo grado sia appello si sono pronunciati in modo conforme (doppia conforme), il ricorso per cassazione per omesso esame di fatto è inammissibile a meno che non si dimostri che le ragioni di fatto alla base delle decisioni sono diverse.
- L'Amministrazione non è obbligata a qualificare formalmente l'accertamento (analitico, analitico induttivo, sintetico ecc.): rileva la fondatezza dell'atto e la sua intelligibilità ai fini del diritto di difesa.
- Le censure procedurali rilevanti (es. violazione del termine tra invito e avviso) devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; se non proposte in primo grado possono essere considerate inammissibili in Cassazione.
- Contestazioni sulla liquidazione delle spese devono essere specifiche e motivate: ricorsi generici sulla sproporzione della liquidazione sono destinati a soccombere.
- Anche in assenza di costituzione dell'Amministrazione nel giudizio di legittimità, possono comunque applicarsi oneri processuali a carico del ricorrente come il doppio contributo, se sussistono i presupposti normativi.
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