Cassazione Civile, Sentenza n. 32293/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di rettifica doganale, atto di irrogazione sanzioni e bollette di importazione relative a moduli fotovoltaici importati 2010-2012: l'Agenzia contestava l'errata applicazione dell'aliquota IVA agevolata (esenzione/aliquota ridotta ai sensi della Tabella A, parte III del d.P.R. n. 633/1972, n.127 quinquies e n.127 sexies). Questioni principali: 1) ammissibilità del ricorso tributario rispetto alla procedura di reclamo/controversia doganale (artt. 65 e ss. d.P.R. 43/1973 e d.lgs. 374/1990); 2) qualificazione dei pannelli come "impianti" o come beni componenti soggetti ad agevolazione; 3) onere della prova circa la destinazione reale dei beni; 4) questioni procedurali sollevate dalle controricorrenti (omessa pronuncia, giudicato, IVA di gruppo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali proposti da ENEL spa e ENEL SI Servizi Integrati. Motivi essenziali: 1) l'annotazione apposta dall'Ufficio sulla bolletta doganale ha reso definitivo l'accertamento (ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 374/1990) e ciò non impedisce l'impugnazione davanti al giudice tributario; la controversia doganale proposta dopo l'annotazione non impedisce la definitività; 2) la sentenza d'appello ha due autonome rationes decidendi: a) applicabilità dell'agevolazione prevista dal n.127 quinquies (i pannelli, secondo perizie tecniche, sono in grado di produrre energia elettrica in corrente continua immediatamente fruibile) e b) in subordine applicabilità del n.127 sexies ai componenti "effettivamente utilizzati" per la costruzione dell'impianto; entrambe le motivazioni sono ritenute valide e autonome; 3) la Corte conferma che il n.127 sexies richiede il concreto impiego dei componenti per la realizzazione dell'impianto, non la qualità soggettiva del cessionario (intermediario vs installatore) né l'immediatezza dell'uso; 4) i ricorsi incidentali sono inammissibili poiché le controricorrenti sono risultate vittoriose nel grado d'appello e quindi non hanno interesse alla impugnazione; 5) compensa le spese processuali e dà atto degli adempimenti fiscali previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972 - Tabella A parte III, n. 127 quinquies
Riconosciuta l'agevolazione in relazione ad impianti di produzione di energia solare fotovoltaica quando i pannelli siano idonei a produrre energia fruibile; la Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione/reduzione sulla base delle caratteristiche tecniche dei pannelli.
d.P.R. n. 633/1972 - Tabella A parte III, n. 127 sexies
"beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto"
La Corte interpreta la norma in senso oggettivo: l'agevolazione spetta ai componenti finiti se concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, senza richiedere particolari qualità soggettive del cessionario né un'immediatezza dell'utilizzo.
"la data dell'annotazione sulla bolletta costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo"
L'annotazione sulla bolletta segna la definitività dell'accertamento doganale; una controversia doganale proposta successivamente all'annotazione non impedisce che l'accertamento sia considerato definitivo ai fini della possibilità di ricorso giurisdizionale.
d.P.R. n. 43/1973 (TULD), artt. 65 e ss.
Disciplina la controversia amministrativa doganale; la pronuncia e la tempistica di reclamo amministrativo non sono necessariamente preclusive dell'azione giurisdizionale dopo che l'annotazione sulla bolletta ha reso definitivo l'accertamento.
l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 10 comma 2 e 11
Richiamate dalle controricorrenti in rapporto all'onere probatorio e ai diritti del contribuente; la Corte valuta queste censure come infondate o non decisive nel caso concreto.
d.P.R. n. 633/1972, art. 73 e D.M. 19.1.1979 n. 344 (IVA di gruppo)
Richiamati dalle controricorrenti per sostenere l'estraneità della controllante all'accertamento della controllata; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva perché la sentenza di appello ha comunque dato ragione alle società sui profili sostanziali.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma processuale utilizzata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali o processuali); la Corte ha valutato e rigettato i motivi proposti dall'Agenzia.
Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.
Richiamato dalle controricorrenti per censurare presunte omissioni della CTR; la Corte ha ritenuto inammissibili e/o non sussistenti tali censure.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla l. n. 228/2012, comma 17)
Richiamato in relazione agli adempimenti fiscali/versamenti collegati alla definizione della controversia; la Corte segnala l'esistenza dei presupposti per il relativo versamento da parte delle ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- Se l'Ufficio appone un'annotazione sulla bolletta doganale la data di tale annotazione rende definitivo l'accertamento doganale: il contribuente potrà agire in sede giurisdizionale anche se abbia proposto reclamo amministrativo successivamente.
- I pannelli fotovoltaici possono beneficiare dell'agevolazione IVA prevista dal n.127 quinquies se, sulla base di elementi tecnici (perizie), risultano idonei a produrre energia elettrica immediatamente fruibile.
- In subordine, i componenti finiti destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici rientrano nell'agevolazione prevista dal n.127 sexies purché si dimostri (anche per presunzioni) il loro concreto utilizzo nella realizzazione dell'impianto; non rileva la qualifica soggettiva dell'acquirente.
- L'onere della prova circa la destinazione agevolata grava sul soggetto che invoca l'agevolazione, ma la prova può essere fornita anche mediante presunzioni e opera il principio di non contestazione ove l'Amministrazione non abbia negato il concreto utilizzo.
- I ricorsi incidentali sono ammissibili solo per la parte soccombente nel grado impugnato; se la parte è risultata vittoriosa nel grado di appello i ricorsi incidentali saranno spesso inammissibili per mancanza di interesse.
- Nelle contestazioni doganali è importante tempestivamente proporre il reclamo amministrativo antecedente all'annotazione sulla bolletta se si intende impedire la definitività dell'accertamento; altrimenti l'accertamento si considera perfezionato.
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