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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32293/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di rettifica doganale, atto di irrogazione sanzioni e bollette di importazione relative a moduli fotovoltaici importati 2010-2012: l'Agenzia contestava l'errata applicazione dell'aliquota IVA agevolata (esenzione/aliquota ridotta ai sensi della Tabella A, parte III del d.P.R. n. 633/1972, n.127 quinquies e n.127 sexies). Questioni principali: 1) ammissibilità del ricorso tributario rispetto alla procedura di reclamo/controversia doganale (artt. 65 e ss. d.P.R. 43/1973 e d.lgs. 374/1990); 2) qualificazione dei pannelli come "impianti" o come beni componenti soggetti ad agevolazione; 3) onere della prova circa la destinazione reale dei beni; 4) questioni procedurali sollevate dalle controricorrenti (omessa pronuncia, giudicato, IVA di gruppo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e ha dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali proposti da ENEL spa e ENEL SI Servizi Integrati. Motivi essenziali: 1) l'annotazione apposta dall'Ufficio sulla bolletta doganale ha reso definitivo l'accertamento (ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 374/1990) e ciò non impedisce l'impugnazione davanti al giudice tributario; la controversia doganale proposta dopo l'annotazione non impedisce la definitività; 2) la sentenza d'appello ha due autonome rationes decidendi: a) applicabilità dell'agevolazione prevista dal n.127 quinquies (i pannelli, secondo perizie tecniche, sono in grado di produrre energia elettrica in corrente continua immediatamente fruibile) e b) in subordine applicabilità del n.127 sexies ai componenti "effettivamente utilizzati" per la costruzione dell'impianto; entrambe le motivazioni sono ritenute valide e autonome; 3) la Corte conferma che il n.127 sexies richiede il concreto impiego dei componenti per la realizzazione dell'impianto, non la qualità soggettiva del cessionario (intermediario vs installatore) né l'immediatezza dell'uso; 4) i ricorsi incidentali sono inammissibili poiché le controricorrenti sono risultate vittoriose nel grado d'appello e quindi non hanno interesse alla impugnazione; 5) compensa le spese processuali e dà atto degli adempimenti fiscali previsti dall'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972 - Tabella A parte III, n. 127 quinquies

    Riconosciuta l'agevolazione in relazione ad impianti di produzione di energia solare fotovoltaica quando i pannelli siano idonei a produrre energia fruibile; la Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione/reduzione sulla base delle caratteristiche tecniche dei pannelli.

  • d.P.R. n. 633/1972 - Tabella A parte III, n. 127 sexies

    "beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell'impianto"

    La Corte interpreta la norma in senso oggettivo: l'agevolazione spetta ai componenti finiti se concretamente adoperati per la realizzazione dell'impianto, senza richiedere particolari qualità soggettive del cessionario né un'immediatezza dell'utilizzo.

  • d.lgs. n. 374/1990, art. 9

    "la data dell'annotazione sulla bolletta costituisce la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo"

    L'annotazione sulla bolletta segna la definitività dell'accertamento doganale; una controversia doganale proposta successivamente all'annotazione non impedisce che l'accertamento sia considerato definitivo ai fini della possibilità di ricorso giurisdizionale.

  • d.P.R. n. 43/1973 (TULD), artt. 65 e ss.

    Disciplina la controversia amministrativa doganale; la pronuncia e la tempistica di reclamo amministrativo non sono necessariamente preclusive dell'azione giurisdizionale dopo che l'annotazione sulla bolletta ha reso definitivo l'accertamento.

  • l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), artt. 10 comma 2 e 11

    Richiamate dalle controricorrenti in rapporto all'onere probatorio e ai diritti del contribuente; la Corte valuta queste censure come infondate o non decisive nel caso concreto.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 73 e D.M. 19.1.1979 n. 344 (IVA di gruppo)

    Richiamati dalle controricorrenti per sostenere l'estraneità della controllante all'accertamento della controllata; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva perché la sentenza di appello ha comunque dato ragione alle società sui profili sostanziali.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Norma processuale utilizzata per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali o processuali); la Corte ha valutato e rigettato i motivi proposti dall'Agenzia.

  • Codice di procedura civile, art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalle controricorrenti per censurare presunte omissioni della CTR; la Corte ha ritenuto inammissibili e/o non sussistenti tali censure.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla l. n. 228/2012, comma 17)

    Richiamato in relazione agli adempimenti fiscali/versamenti collegati alla definizione della controversia; la Corte segnala l'esistenza dei presupposti per il relativo versamento da parte delle ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio appone un'annotazione sulla bolletta doganale la data di tale annotazione rende definitivo l'accertamento doganale: il contribuente potrà agire in sede giurisdizionale anche se abbia proposto reclamo amministrativo successivamente.
  • I pannelli fotovoltaici possono beneficiare dell'agevolazione IVA prevista dal n.127 quinquies se, sulla base di elementi tecnici (perizie), risultano idonei a produrre energia elettrica immediatamente fruibile.
  • In subordine, i componenti finiti destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici rientrano nell'agevolazione prevista dal n.127 sexies purché si dimostri (anche per presunzioni) il loro concreto utilizzo nella realizzazione dell'impianto; non rileva la qualifica soggettiva dell'acquirente.
  • L'onere della prova circa la destinazione agevolata grava sul soggetto che invoca l'agevolazione, ma la prova può essere fornita anche mediante presunzioni e opera il principio di non contestazione ove l'Amministrazione non abbia negato il concreto utilizzo.
  • I ricorsi incidentali sono ammissibili solo per la parte soccombente nel grado impugnato; se la parte è risultata vittoriosa nel grado di appello i ricorsi incidentali saranno spesso inammissibili per mancanza di interesse.
  • Nelle contestazioni doganali è importante tempestivamente proporre il reclamo amministrativo antecedente all'annotazione sulla bolletta se si intende impedire la definitività dell'accertamento; altrimenti l'accertamento si considera perfezionato.

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