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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31171/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione che contestava al titolare di una ditta individuale il transito di un motoscafo nel bacino di San Marco a velocità superiore al limite di 7 km/h previsto dalla disciplina locale sulla navigazione lagunare. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione annullando l'ordinanza per difetto di prova sulla verifica di funzionalità del dispositivo di controllo della velocità. Il Ministero aveva appellato sostenendo che tale verifica risultasse invece provata agli atti. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'appello sul punto della funzionalità dello strumento, ma ha comunque confermato l'annullamento dell'ordinanza per altra ragione: ha ritenuto applicabile, in via analogica, la tolleranza di 5 km/h prevista dall'art. 345, comma 2, del regolamento di esecuzione del codice della strada, applicandola alla navigazione lagunare e reputando quindi insussistente la violazione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 345, comma 2, d.P.R. 495/1992, sostenendo che la tolleranza strumentale prevista per la circolazione stradale non è estensibile alla navigazione, perché l'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione consente il ricorso analogico anzitutto alle fonti del diritto della navigazione e solo in via residuale al diritto civile, non al codice della strada; inoltre, le differenze strutturali e funzionali tra strada e acqua escludono l'analogia.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato l'inapplicabilità analogica alla navigazione lagunare dell'art. 345, comma 2, del d.P.R. 495/1992, richiamando il precedente di legittimità già formatosi sul punto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'opposizione originaria e confermando l'ordinanza-ingiunzione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 345, comma 2, d.P.R. 495/1992

    La tolleranza automatica di 5 km/h prevista per l'accertamento della velocità su strada non è estensibile per analogia alla misurazione della velocità delle imbarcazioni nella navigazione lagunare.

  • art. 1 disp. prel. codice della navigazione

    Per i casi non regolati si applica anzitutto l'analogia interna alle fonti del diritto della navigazione e, solo in subordine, il diritto civile inteso come diritto comune; non trova spazio l'applicazione delle norme del codice della strada, che costituisce un corpus speciale distinto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La novità della questione ha giustificato la compensazione integrale delle spese processuali.

  • art. 2 regolamento per la circolazione acquea

    È richiamato come disciplina dei limiti di velocità nella navigazione acquea, diversi e molto più bassi rispetto a quelli stradali, a conferma dell'incongruenza dell'analogia con la tolleranza di 5 km/h.

Massime di principio

  • In materia di navigazione lagunare, le norme sulla circolazione stradale non sono automaticamente applicabili, neppure in via analogica, quando regolano profili tecnici specifici come la misurazione della velocità.
  • L'analogia, nel diritto della navigazione, segue un ordine di fonti proprio: prima le disposizioni e i principi del settore, poi, solo in via residuale, il diritto civile come diritto comune.
  • La tolleranza strumentale prevista per i controlli di velocità su strada non può essere trasposta a contesti di circolazione acquea ove il diverso assetto tecnico e funzionale del mezzo, del supporto di circolazione e dei limiti di velocità rende non comparabili le fattispecie.
  • Quando la Corte di cassazione ritiene corretta la qualificazione giuridica operata dal ricorrente e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando l'opposizione originaria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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