Cassazione Civile, Ordinanza n. 23187/2025 del 12/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato a una lavoratrice per asserita condotta disciplinarmente rilevante connessa alla presentazione alla nuova gestione societaria di una lettera di referenze contenente, secondo la società, indicazioni non veritiere e una firma apocrifa del precedente amministratore. In primo grado il tribunale aveva qualificato il licenziamento come ritorsivo e aveva ordinato la reintegrazione con corresponsione dell’indennità prevista. La corte d’appello, investita del reclamo della società, ha rigettato l’impugnazione ritenendo non provata dalla datrice di lavoro, oltre alla materialità della condotta, soprattutto la consapevolezza della lavoratrice circa la falsità del contenuto e della firma; ha inoltre escluso che il contenuto della lettera fosse falso ideologico, poiché coerente con le mansioni effettivamente svolte, e ha rilevato che, quanto al profilo ritorsivo, era sopravvenuto difetto di interesse a decidere, poiché la lavoratrice aveva optato per l’indennità sostitutiva della reintegra e aveva già percepito le somme conseguenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte d’appello avrebbe trascurato la retrodatazione della lettera di referenze (redatta il 17 febbraio 2021 ma riferita al 23 settembre 2020) quale prova dolosamente predisposta per dimostrare mansioni superiori; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 1345 e 1418 c.c. e dell’art. 18 St. lav., sostenendo che, una volta accertata la giusta causa, la legittimità del licenziamento avrebbe escluso in radice la ritorsività. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché fondato su un vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. precluso dalla doppia conforme e, comunque, perché la retrodatazione non costituiva fatto decisivo autonomo rispetto a quelli già esaminati; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di confronto con la ratio decidendi, poiché la corte territoriale aveva dichiarato assorbita la questione della ritorsività per sopravvenuto difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dei due motivi: il primo perché proponeva un vizio motivazionale non scrutinabile in presenza di doppia conforme e comunque non riferito a un fatto decisivo autonomo; il secondo perché non si confrontava con la ragione decisiva della sentenza impugnata, che aveva ritenuto assorbita la censura sulla ritorsività per sopravvenuto difetto di interesse. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni disciplinari; la censura è ritenuta inammissibile e non viene esaminata nel merito.
Indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto dalla ricorrente; la Corte ne valuta l’ammissibilità solo in astratto, ma rigetta i motivi per ragioni processuali e di difetto di specificità.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è ritenuto inammissibile perché precluso dalla doppia conforme.
È richiamato per affermare la preclusione al controllo sul vizio di motivazione in caso di doppia conforme.
È menzionato in relazione alla disciplina della doppia conforme dopo le modifiche del d.lgs. n. 149 del 2022.
Richiamato dalla ricorrente in materia di motivo illecito/ritorsività del licenziamento; il motivo è dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della dedotta invalidità del recesso; la Corte non esamina il merito della doglianza.
art. 18, commi 1 e 2, L. n. 300/1970
Richiamato per la tutela reintegratoria nel licenziamento; la Corte osserva che la questione di ritorsività era stata ritenuta assorbita per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la sentenza impugnata è sorretta da doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado e ne dimostri la non coincidenza.
- Non integra fatto decisivo omesso una circostanza che non sia autonoma rispetto al nucleo fattuale già esaminato dal giudice di merito, specie quando la stessa parte ricorrente abbia ammesso gli elementi essenziali della condotta contestata.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre una diversa lettura del merito o una conseguenza giuridica astratta.
- Quando il giudice di merito dichiara assorbita una questione per sopravvenuto difetto di interesse, la relativa censura di legittimità deve investire proprio tale base decisoria, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione di norme sostanziali invocata per sostenere la legittimità o illegittimità del licenziamento non può essere scrutinata se il motivo è formulato in modo non autonomo o non coerente con la decisione impugnata.
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