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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28634/2022 del 03/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttori)

La controversia

La controversia nasce dalla locazione, ai sensi della L.R. n. 54/1985, di alcuni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione Siciliana, assegnati a esponenti delle forze dell'ordine. Gli assegnatari avevano agito per ottenere l'accertamento della proroga dei contratti, la disapplicazione di un decreto assessoriale con cui erano stati richiesti canoni più elevati rispetto a quelli originari, la determinazione della corretta categoria catastale/giuridica delle unità immobiliari e la disapplicazione del classamento. La Regione e l'Assessorato, soccombenti in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 1591 c.c. e dell'art. 1218 c.c. Sostenevano che, pur essendo stata accertata la scadenza dei contratti e l'assenza di rinnovo tacito, la Corte d'appello avesse erroneamente escluso il diritto dell'amministrazione a percepire sia l'indennità di occupazione sia il canone di locazione per il periodo successivo alla scadenza. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che tale censura non colpiva la reale ratio decidendi: la sentenza impugnata si era limitata a escludere la debenza dei canoni di locazione maggiorati pretesi dalla Regione sulla base del decreto assessoriale e della normativa regionale, mentre non aveva affatto deciso sulla distinta domanda di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c.; inoltre, la domanda riconvenzionale della Regione sul rilascio e sulle somme dovute sino al rilascio era stata ritenuta inammissibile per tardività e tale statuizione non era stata specificamente censurata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo dedotto non era pertinente alla decisione impugnata, perché la Corte territoriale non aveva statuito sull'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c., ma solo sulla pretesa della Regione di ottenere canoni di locazione maggiorati dopo la scadenza dei contratti. La censura, quindi, non coglieva la ratio decidendi. È stata confermata anche la condanna alle spese del giudizio di legittimità e disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1591 c.c.

    "il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno"

    La norma è richiamata come disciplina generale applicabile anche alle locazioni di beni pubblici o comunque concessi in godimento dietro corrispettivo; tuttavia la Corte precisa che nel caso concreto la sentenza impugnata non aveva deciso sulla sua applicazione, sicché la censura era inconferente.

  • art. 1218 c.c.

    È menzionato nel motivo di ricorso, ma la Corte rileva che la violazione non è stata in concreto coltivata e non risulta pertinente rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel giudizio di merito con riferimento alla tardività delle domande riconvenzionali riproposte in appello; tale statuizione non è stata specificamente censurata nel ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale applicato dalla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    È richiamata quale fonte dell'introduzione del comma 1-quater all'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

  • L.R. n. 54/1985

    È la disciplina regionale richiamata per l'assegnazione e locazione degli alloggi; la Corte osserva che l'assegnazione non costituisce di per sé titolo di detenzione né giustifica la pretesa di canoni dopo la scadenza del contratto.

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione la censura deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il motivo attacca una questione diversa da quella effettivamente decisa, il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La domanda di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. è distinta dalla pretesa di canoni di locazione: l'una presuppone la mora nella restituzione del bene dopo la scadenza del rapporto, l'altra la perdurante esistenza del titolo locativo o di una sua valida rinnovazione.
  • L'assegnazione o l'originaria ammissione alla locazione non basta, da sola, a fondare il diritto del concedente a pretendere canoni per il periodo successivo alla scadenza, se il contratto non è più in vigore e non risulta un valido rinnovo.
  • Le domande riconvenzionali formulate tardivamente e dichiarate inammissibili nel merito o in rito devono essere specificamente impugnate; in mancanza, la relativa statuizione resta ferma e non può essere elusa tramite censure indirette su questioni diverse.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativaCanone
RamiProcesso civileLocazioniContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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