Cassazione Civile, Ordinanza n. 12602/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute in base a un contratto di finanziamento stipulato tra due società. L’opponente ha proposto, oltre alle difese sull’inesistenza del credito monitorio, tre domande riconvenzionali subordinate: accertamento dell’esistenza di una società di fatto tra le parti; in subordine, accertamento che il rapporto integrasse un contratto di dominio/direzione e coordinamento con effetti di postergazione e inesigibilità del credito; in ulteriore subordine, nullità del finanziamento per violazione della disciplina bancaria e dell’usura. Il Tribunale di Salerno, nel giudizio di opposizione, ha separato la sola domanda di accertamento della società di fatto e ha declinato la competenza in favore della Sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale di Napoli. La società opponente ha quindi chiesto che l’intera controversia fosse attratta alla competenza del Tribunale di Napoli, mentre il Tribunale di Napoli ha sollevato regolamento d’ufficio sostenendo che la domanda separata non rientrasse nella competenza della sezione specializzata, trattandosi di società di fatto equiparabile a società di persone e non a società di capitali. La Corte è stata chiamata a stabilire se la competenza spettasse al Tribunale di Napoli o restasse radicata presso il Tribunale di Salerno, anche tenendo conto di un precedente regolamento di competenza già deciso dalla Cassazione sulla medesima controversia.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d’ufficio e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, osservando che il precedente regolamento di competenza era stato già definito e che la sospensione ex lege era cessata; ha inoltre affermato che il regolamento d’ufficio era stato tempestivamente sollevato. Nel merito, la Corte ha escluso la competenza della Sezione specializzata in materia di impresa per la domanda di accertamento della società di fatto, poiché l’art. 3 del d.lgs. 168/2003 limita tale competenza ai rapporti societari relativi alle società di capitali e ad alcune figure assimilate, non alle società di persone o alle società di fatto equiparate. Quanto alle ulteriori domande riconvenzionali, la Corte ha rilevato che la competenza del Tribunale di Salerno era già coperta da giudicato interno a seguito del precedente arresto di legittimità che aveva respinto il ricorso della società opponente volto ad attrarre l’intera controversia alla sezione specializzata. Ne è conseguita la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Salerno per la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
opposizione ex art.645 c.p.c.
indica il rito dell’opposizione a decreto ingiuntivo quale giudizio di cognizione sulla domanda monitoria.
il regolamento d’ufficio è esperibile quando il giudice adito in riassunzione deduca la competenza di altro giudice per materia o territorio inderogabile.
la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza incontra il limite della formazione del giudicato interno sulla questione di competenza.
la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa è circoscritta ai rapporti societari indicati dalla norma e non si estende alle società di fatto assimilate alle società di persone, salvo le ipotesi espressamente previste.
richiamato come base della domanda subordinata di postergazione dei finanziamenti nell’ambito di direzione e coordinamento.
richiamato come possibile titolo della domanda subordinata sulla direzione e coordinamento tra società.
richiamato quale norma sulla postergazione dei finanziamenti dei soci.
richiamato dalla parte come possibile causa di nullità del contratto di finanziamento.
richiamata dalla parte come disciplina dell’usura nei contratti di finanziamento.
invocato dalla parte per sostenere l’esistenza di competenza inderogabile, ma ritenuto non pertinente al caso.
la domanda di responsabilità aggravata è stata respinta nel precedente regolamento, ritenendosi il ricorso manifestamente infondato.
richiamato per gli interessi dovuti sul credito monitorio.
Massime di principio
- La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa va interpretata in senso tassativo: essa riguarda solo le controversie espressamente indicate dal d.lgs. 168/2003 e non può essere estesa per analogia a società di fatto o a rapporti che, pur imprenditoriali, non rientrano nelle categorie normativamente previste.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se viene proposta una domanda riconvenzionale devoluta a un giudice diverso per competenza per materia, il giudice dell’opposizione deve separare le cause, restando ferma la competenza funzionale inderogabile sul giudizio monitorio per il giudice che ha emesso il decreto.
- Il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo quando il conflitto concerne effettivamente un criterio di competenza in senso proprio, ossia materia o territorio inderogabile; non è invece lo strumento per regolare la ripartizione interna degli affari tra sezioni dello stesso ufficio.
- La competenza per materia, una volta coperta da giudicato interno o da precedente pronuncia di legittimità non efficacemente impugnata sul punto, non può più essere rimessa in discussione né rilevata d’ufficio nel medesimo processo.
- Nel regolamento di competenza, la Corte di cassazione può esaminare l’intera questione di competenza e individuare definitivamente il giudice competente, ma resta preclusa dalla formazione del giudicato sulla specifica statuizione già resa e non più contestabile.
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