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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47327/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente e ha disposto, conformemente alla legge, la revoca della patente di guida di GIOSEFFI Alessandra Marina Pia ai sensi dell'art.620 lett.1) c.p.p.. La restante parte della sentenza di patteggiamento è stata confermata.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la statuizione del Tribunale di Ravenna che, nel patteggiamento (art.444 c.p.p.), aveva disposto la sospensione della patente per giorni 540. Il PG ha dedotto violazione di legge: sia il delitto di lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza sia la contravvenzione di cui all'art.186 comma 2 lett. c) e comma 2‑bis C.d.S., quando sussistono i valori alcolemici sopra la soglia e si è verificato un sinistro, comportano la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, non la mera sospensione. Ha inoltre ricordato che l'intervento della Corte Costituzionale (sent. n.88/2019) non ha inciso sulle ipotesi aggravate rilevanti nella specie.

Norme richiamate

  • art.444 cod.proc.pen.

    applicazione della pena concordata (patteggiamento)

    Fonte procedurale che ha regolato il procedimento di patteggiamento con il quale è stata irrogata la pena e le statuizioni accessorie oggetto di impugnazione

  • art.186 C.d.S. comma 2 lett. c) e comma 2‑bis e comma 2 quinquies

    art.186, comma 2, lett.c) e 2‑bis; richiamo al comma 2 quinquies

    Prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente quando la guida in stato di ebbrezza supera la specifica soglia indicata e si è verificato un sinistro; la revoca è normativa e non rimessa a discrezionalità del giudice nelle ipotesi previste

  • art.222 C.d.S. comma 2

    Collega la commissione di delitti stradali (es. lesioni stradali aggravate) alla sanzione amministrativa della revoca della patente; applicabile alle ipotesi aggravate dalla condizione di ebbrezza quando i livelli alcolemici raggiungono la soglia di cui all'art.186 comma 2 lett.c)

  • art.590‑bis c.p. (lesioni personali stradali)

    Norma penale che disciplina le lesioni personali commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale; nella sentenza è richiamata come fattispecie cui l'art.222 C.d.S. può collegare la revoca in caso di aggravante collegata all'ebbrezza

  • Sentenza Corte Cost. n.88/2019

    sent. n.88/2019 Corte Costituzionale

    Ha censurato l'automatismo sanzionatorio dell'art.222 comma 2 per talune ipotesi, ma ha espressamente escluso dall'incidenza della censura le ipotesi aggravate (commi 2 e 3 delle fattispecie), lasciando impregiudicata l'applicazione della revoca quando ricorrono aggravanti come l'ebbrezza ai livelli previsti

  • art.620 lett.1 cod.proc.pen.

    Consente alla Cassazione, quando la decisione impugnata contiene una statuizione mantenuta in contrasto con la legge, di annullare e sostituire la statuizione stessa senza rinvio; utilizzata per sostituire la sospensione con la revoca della patente

Massime di principio

  • Se in un patteggiamento (art.444 c.p.p.) la condotta riguarda guida in stato di ebbrezza con valori alcolici superiori alla soglia di cui all'art.186 comma 2 lett.c) e da ciò deriva un sinistro con lesioni, la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge è la revoca della patente e non la sospensione.
  • Quando la legge collega espressamente una fattispecie penale o contravvenzionale all'accessorio amministrativo della revoca senza lasciare margine di discrezionalità, il giudice del merito non può sostituirla con una misura meno grave (es. sospensione).
  • La sentenza della Corte Costituzionale n.88/2019 non impedisce l'applicazione della revoca nelle ipotesi aggravate dall'ebbrezza in cui ricorrono i livelli alcolemici previsti dalla norma.
  • Il pubblico ministero può impugnare una statuizione accessoria (ad es. sospensione anziché revoca) e la Cassazione, se rileva violazione di legge, può annullare e sostituire la statuizione ai sensi dell'art.620 lett.1 c.p.p. senza rinvio.
  • In casi simili verificare sempre: (a) i livelli alcolemici accertati, (b) se è derivato un sinistro con lesioni, e (c) il collegamento normativo tra fattispecie penale/contravvenzionale e la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge

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