Cassazione Civile, Ordinanza n. 13193/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatori aeroportuali)
La controversia
La controversia nasce da domande proposte da più società operanti nell'area cargo/handling aeroportuale contro il gestore aeroportuale, deducendo che fossero stati applicati corrispettivi per l'uso di uffici operativi e spazi aeroportuali in misura superiore a quella regolamentata e comunque discriminatoria, con conseguente richiesta di restituzione delle somme e/o risarcimento del danno per asserito abuso di posizione dominante e violazione della disciplina antitrust. La Corte d'appello aveva in parte accolto tali domande, valorizzando anche un provvedimento dell'AGCM come prova privilegiata e qualificando le attività svolte dalle controparti come handling aeroportuale soggetto alla disciplina di settore. Il gestore aeroportuale ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario; omesso esame e nullità della motivazione sulla rilevanza probatoria del provvedimento AGCM; violazione dell'onere della prova; errata applicazione della disciplina nazionale e comunitaria sull'handling e sulla certificazione ENAC; carenza di giurisdizione per invasione di poteri amministrativi; motivazione apparente e omessa pronuncia su alcuni profili relativi a contratti, essential facility, quantificazione del danno e colpa; violazione delle regole di interpretazione contrattuale e degli artt. 2043 e 2056 c.c.; violazione delle norme antitrust e del riparto di competenza funzionale. Le società resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale, deducendo, tra l'altro, ultrapetizione, violazioni in tema di prescrizione, errata qualificazione della responsabilità e decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del gestore aeroportuale su tutti i motivi, richiamando anche un precedente delle Sezioni Unite sul difetto di giurisdizione, e ha rigettato il ricorso incidentale delle società operative. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto, dell'istruttoria e dell'interpretazione dei contratti, nonché quelle che contestavano l'efficacia probatoria del provvedimento AGCM o la qualificazione antitrust della vicenda, affermando che si trattava di questioni già risolte in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze sulla prescrizione e inammissibili quelle che contestavano la natura aquiliana dell'illecito e la sua soggezione alla prescrizione quinquennale, ribadendo che l'azione risarcitoria per illecito antitrust è un'azione follow-on soggetta all'art. 2947 c.c. e che l'illecito è istantaneo con effetti permanenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente principale.
Norme richiamate
viene richiamato per delimitare i motivi di ricorso per cassazione, ma molte censure sono dichiarate inammissibili perché mirano a contestare la ricognizione del fatto o la valutazione di merito.
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la questione è già risolta dalla giurisprudenza consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutare orientamento.
la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione; non ricorre nullità quando il giudice d'appello motiva anche per relationem.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per escludere la motivazione apparente.
art. 111 Cost.
evocato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte esclude che nella sentenza impugnata vi sia una violazione costituzionalmente rilevante.
la violazione si configura solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono o viceversa; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.
la norma sull'onere della prova è violata solo se il giudice lo distribuisce in modo scorretto; non quando valuta erroneamente il materiale probatorio e ritiene provato un fatto.
le censure sull'interpretazione del contratto sono inammissibili se non indicano specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e si limitano a proporre una diversa lettura del testo.
richiamato per qualificare la responsabilità da illecito anticoncorrenziale come responsabilità aquiliana.
richiamato per il risarcimento del danno in materia aquiliana, ma la questione viene risolta come critica di merito non sindacabile.
il termine di prescrizione decorre da quando il diritto può essere concretamente esercitato, cioè dall'esteriorizzazione del danno e dalla possibilità di agire.
l'azione di risarcimento del danno da illecito antitrust è soggetta alla prescrizione quinquennale.
viene richiamato in relazione alle azioni risarcitorie follow-on per violazioni antitrust.
art. 102 TFUE
richiamato quale norma antitrust di rango europeo, ma la censura è dichiarata inammissibile.
artt. 2, 7, 10, 13, All. A, D.Lgs. 18/1999
richiamati dalla ricorrente principale per contestare l'applicazione della disciplina sull'handling, ma la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché attinenti alla ricostruzione del fatto e non alla violazione di legge.
artt. 2, 4, 14, 16, Direttiva 96/67/CE
richiamati in materia di servizi di handling aeroportuale e corrispettivi regolamentati, ma la Corte ribadisce che il canone corretto non dipende dalla certificazione ENAC.
richiamato in relazione ai poteri di ENAC; la relativa censura viene assorbita/inammissibile.
art. 103 Cost.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ma la questione è ritenuta coperta da giudicato interno.
art. 113 Cost.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione e sul sindacato del giudice ordinario rispetto all'azione amministrativa.
richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ma la censura è dichiarata inammissibile per tardività.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte vi attribuisca un autonomo rilievo decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, non è deducibile come omesso esame ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. la mancata considerazione di una censura o di una questione giuridica; il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando, sulla base delle prove acquisite, ritenga raggiunta o non raggiunta la prova di un fatto.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o disattende prove legali, non quando contesti o rivaluti il prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
- Le censure sull'interpretazione del contratto sono inammissibili se si risolvono in una diversa lettura del testo negoziale; in cassazione occorre indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale punto.
- Nel contenzioso follow-on per illecito antitrust, i provvedimenti dell'AGCM e le eventuali decisioni del giudice amministrativo costituiscono prova privilegiata del comportamento accertato e della posizione di mercato, salvo che si deducano specifici errori rilevanti nei limiti del giudizio di legittimità.
- L'azione risarcitoria per violazione antitrust è ricondotta alla responsabilità aquiliana ed è soggetta al termine di prescrizione quinquennale dell'art. 2947 c.c.; il dies a quo decorre quando il danno è concretamente percepibile e il diritto può essere esercitato.
- In materia di illecito antitrust, la qualificazione della condotta come istantanea con effetti permanenti esclude la tesi dell'illecito permanente ai fini della prescrizione.
- La mancata certificazione ENAC non impedisce di per sé l'applicazione del corrispettivo regolamentato per l'uso di uffici aeroportuali, quando sia accertato in fatto che gli spazi siano utilizzati per attività operativa riconducibile all'handling.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13138/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13139/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13141/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13143/2023 del 15/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →