Cassazione Civile, Ordinanza n. 17252/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista, esercente la professione di avvocato, aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni 2010-2013, assumendo l'insussistenza del presupposto impositivo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, e contestualmente aveva proposto reclamo/mediazione ai sensi dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992. L'Ufficio aveva poi emesso diniego espresso dell'istanza di reclamo/mediazione e, nel giudizio avviato dal contribuente, aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il ricorso fosse stato proposto quando ancora non esisteva un atto impugnabile, poiché la domanda di rimborso e l'istanza di mediazione erano state presentate contestualmente e non era decorso il termine di novanta giorni necessario a formare il silenzio-rifiuto. La CTR aveva respinto l'eccezione ritenendo che si trattasse solo di una questione di procedibilità e che il successivo diniego espresso avesse comunque sanato la situazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, censurando la decisione nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la mancanza, al momento della sua proposizione, di un provvedimento espresso o tacito di diniego del rimborso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che, nelle controversie di rimborso, il ricorso è proponibile solo dopo il decorso di novanta giorni dalla domanda restitutoria, quando si sia formato il silenzio-rifiuto, oppure contro un diniego espresso; se il ricorso è proposto prima che esista un atto impugnabile, esso è inammissibile per difetto di presupposto processuale. Nel caso concreto, al momento del deposito del ricorso non vi era ancora alcun provvedimento impugnabile, perché la domanda di rimborso era stata presentata lo stesso giorno. Il successivo diniego espresso non poteva sanare il vizio originario né consentire di considerare il ricorso come proposto contro l'atto sopravvenuto. Per tale ragione la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato solo come base della dedotta insussistenza del presupposto IRAP e quindi della pretesa restitutoria.
art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e resta improcedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica; il termine riguarda la procedura di mediazione/reclamo e non sana la mancanza originaria di un atto impugnabile.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso in materia di rimborso presuppone un atto impugnabile, espresso o implicito, cioè il diniego del rimborso; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso per il rimborso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione; il termine per impugnare decorre dal formarsi del silenzio-rifiuto o dal diniego espresso.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato solo per il coordinamento con la disciplina speciale dell'art. 17-bis, che deroga al termine ordinario di costituzione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
Applicato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il ricorso avente ad oggetto il rimborso di imposte indebitamente versate è ammissibile solo se, al momento della sua proposizione, esista un atto impugnabile, espresso o tacito: il silenzio-rifiuto si forma solo dopo il decorso del termine previsto dalla legge dalla presentazione dell'istanza di rimborso.
- La presentazione contestuale dell'istanza di rimborso e del ricorso non è idonea a fondare l'ammissibilità dell'impugnazione, perché al momento del deposito manca ancora il provvedimento negativo necessario a legittimare l'azione.
- Il successivo diniego espresso dell'Amministrazione non sana il vizio originario del ricorso proposto quando ancora non vi era alcun atto impugnabile; il ricorso non può essere automaticamente riferito al provvedimento sopravvenuto.
- La distinzione tra procedibilità e ammissibilità è decisiva: la disciplina del reclamo/mediazione incide sulla procedibilità del ricorso, ma non sostituisce il presupposto processuale costituito dall'esistenza dell'atto impugnabile.
- Se la causa è proposta in assenza originaria del presupposto processuale dell'impugnazione, la cassazione può avvenire senza rinvio quando il giudizio non poteva essere introdotto fin dall'origine.
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