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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27271/2025 del 12/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell’art. 7 del codice della strada. Il giudice di pace aveva accolto l’opposizione, annullando il verbale per erroneità e genericità della contestazione, ma nella motivazione aveva indicato la compensazione delle spese mentre nel dispositivo aveva condannato l’ente al pagamento delle spese in favore dell’opponente. La società ha proposto appello lamentando: il mancato esame di ulteriori censure di merito non trattate in primo grado; il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in punto spese; l’erroneità del quantum liquidato. Il Tribunale ha ritenuto emendabile il contrasto tra motivazione e dispositivo come mero errore materiale, ha rideterminato al ribasso le spese di primo grado escludendo la fase istruttoria e riducendo del 50% i compensi medi, ha dichiarato inammissibile il motivo sugli ulteriori profili di merito per carenza di interesse e ha compensato le spese dell’appello. In cassazione la società ha articolato sei motivi: il sesto censurava l’inammissibilità del motivo d’appello sulle ulteriori censure di merito; il primo e il secondo deducevano nullità e violazione di legge per motivazione apparente o viziata sulla dedotta nullità della sentenza di primo grado; il terzo contestava la liquidazione delle spese di primo grado per mancato riconoscimento della fase istruttoria e per la riduzione del 50%; il quarto e il quinto censuravano la compensazione delle spese di appello. La Corte ha ritenuto inammissibile il sesto motivo per difetto di specificazione del concreto pregiudizio derivante dalla pronuncia, ha respinto il primo e il secondo perché la motivazione della sentenza non presentava anomalie rilevanti ai fini del vizio dedotto e perché il motivo era comunque privo di interesse, e ha accolto solo in parte il terzo motivo, limitatamente al mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria, reputando invece legittima la riduzione dei compensi medi entro i parametri tabellari. Poiché la rideterminazione delle spese di primo grado incideva anche sulle spese di appello, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha compensato le spese di appello e di legittimità per reciproca soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla censura sulle spese di primo grado relativa al mancato riconoscimento della fase istruttoria. Ha rigettato il primo, il secondo e il sesto motivo, dichiarando assorbiti il quarto e il quinto. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, ha rideterminato le spese di primo grado riconoscendo anche il compenso per la fase istruttoria, oltre a mantenere ferme le spese vive già liquidate. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di appello e di legittimità per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 7 cod. strada

    costituiva la norma violata posta a base della sanzione amministrativa opposta; il merito dell’annullamento del verbale non è stato scalfito in cassazione.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulla carenza di interesse, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di concreto pregiudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al dedotto omesso esame di censure; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo sul vizio della pronuncia di appello.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato in relazione alla nullità della sentenza; la Corte ha escluso la nullità dedotta.

  • art. 2907 c.c.

    richiamato tra le norme invocate a sostegno della doglianza processuale.

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa; la Corte ha richiesto comunque la dimostrazione di un concreto pregiudizio.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla motivazione e sul giusto processo.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e nullità/vizio di motivazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito la cassazione senza rinvio e la decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • d.m. n. 55 del 2014

    ha costituito il criterio per la liquidazione dei compensi professionali; il giudice può collocarsi tra minimo e massimo, ma non può escludere la fase istruttoria quando dovuta.

  • art. 4 d.m. n. 55 del 2014

    consente la riduzione dei compensi medi in ragione della semplicità della controversia e delle altre circostanze valorizzate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice richiede l’allegazione del concreto pregiudizio subito: l’impugnazione non tutela la sola regolarità astratta del procedimento, ma l’eliminazione di un’effettiva lesione utile a ottenere, nel giudizio successivo, una decisione più favorevole.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato alle sole anomalie motivazionali che si risolvono in una violazione di legge costituzionalmente rilevante e risultano dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze istruttorie.
  • In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice di merito può determinare i compensi entro i parametri tabellari e anche ridurre i valori medi in presenza di circostanze giustificative, ma non può negare il compenso per una fase processuale ineludibile che sia stata effettivamente prevista dalla disciplina tariffaria applicabile.
  • Quando la censura accolta impone una diversa regolazione delle spese del grado precedente, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio e procedere direttamente alla nuova liquidazione, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • La carenza di interesse all’impugnazione va verificata in concreto: non basta prospettare una diversa qualificazione teorica del motivo se la parte non dimostra quale vantaggio processuale o sostanziale otterrebbe dalla riforma della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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