Cassazione Civile, Ordinanza n. 23643/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società mandante di un'associazione temporanea di imprese ha chiesto l'ammissione al passivo dell'amministrazione straordinaria di un'impresa, per il credito chirografario relativo al saldo dei corrispettivi maturati per lavorazioni eseguite nell'ambito di un appalto pubblico. La domanda era stata accolta solo in parte dal giudice delegato e poi dal Tribunale, che aveva ammesso il capitale in misura ridotta ed escluso gli interessi richiesti. Nel ricorso principale la società ha dedotto, da un lato, omesso esame circa la questione dell'esigibilità degli interessi, sostenendo che il tribunale le aveva indebitamente imposto un onere di allegazione su clausole contrattuali inesistenti tra le imprese dell'ATI; dall'altro, violazione di norme in tema di decorrenza degli interessi e di disciplina dell'appalto pubblico, assumendo che tali interessi dovessero essere riconosciuti anche in mancanza di specifiche pattuizioni. L'amministrazione straordinaria ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il tribunale si fosse limitato a verificare i lavori eseguiti dalla mandante senza accertare la loro effettiva contabilizzazione nell'appalto e il loro riconoscimento da parte della stazione appaltante. La ricorrente principale, in memoria, ha anche prospettato la cessazione della materia del contendere per l'inserimento del credito in un progetto di riparto, ma tale produzione documentale è stata ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Il primo motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma contestava una valutazione in diritto sulla distribuzione dell'onere di allegazione e prova. Il secondo motivo principale è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi del tribunale: il rapporto rilevante non era il contratto di appalto con la stazione appaltante, bensì il rapporto interno tra le imprese dell'ATI, e la decorrenza degli interessi non poteva essere stabilita senza allegazione e prova del momento di incasso del corrispettivo da parte della mandataria. Anche il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile, poiché il decreto impugnato aveva effettivamente accertato sia l'esecuzione delle opere sia la loro successiva contabilizzazione nell'appalto; la censura mirava in realtà a un riesame del fatto, non consentito in cassazione. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il motivo ex n. 5 è inammissibile quando non denuncia un fatto storico decisivo non esaminato, ma contesta una valutazione giuridica sulla distribuzione degli oneri di allegazione e prova.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
d.lgs. n. 231/2002, art. 4, comma 2
Invocato dalla ricorrente come norma sulla decorrenza degli interessi, ma ritenuto non pertinente rispetto alla necessità di allegare e provare il momento in cui il credito interno all'ATI è sorto ed è divenuto esigibile.
Richiamato come disciplina degli appalti pubblici, ma ritenuto non decisivo per regolare il rapporto interno tra imprese associate nell'ATI.
Richiamato con riferimento alla disciplina dell'appalto pubblico, ma ritenuto non idoneo a superare il difetto di allegazione e prova sul rapporto interno tra le imprese dell'ATI.
Richiamato nel motivo di ricorso, ma non decisivo per la soluzione della controversia, che dipendeva dall'accertamento del rapporto interno e dell'esigibilità del credito.
La questione dell'onere della prova è stata trattata come problema di diritto, ma la censura non è stata scrutinabile perché non si confrontava con i fatti accertati dal tribunale.
art. 22 l. 8 agosto 1977, n. 584
Invocato nel ricorso incidentale in tema di appalti pubblici e rapporti di mandato nell'ATI, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava al riesame del fatto.
Richiamato quale norma sui doveri del mandatario, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile per carenza di confronto con l'accertamento del giudice di merito.
Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata per la trattazione del ricorso.
È stata esclusa la produzione di nuovi documenti in cassazione, poiché non attinenti alla nullità del provvedimento impugnato o all'ammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriormente dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo, si contesta in realtà la valutazione giuridica del giudice di merito sulla ripartizione degli oneri di allegazione e prova.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha fondato la decisione su un rapporto giuridico diverso da quello evocato dal ricorrente, la doglianza è inammissibile.
- Nei rapporti interni tra imprese riunite in ATI, la decorrenza degli interessi sul credito di una mandante verso la mandataria richiede l'allegazione e la prova del fatto che fa sorgere ed esigibile il credito interno, non essendo sufficiente richiamare in astratto la disciplina del contratto di appalto verso la stazione appaltante.
- In cassazione non è consentito trasformare una critica all'accertamento di fatto in una deduzione di violazione di legge, poiché il controllo di legittimità non può sostituirsi al riesame del merito.
- La produzione di nuovi documenti in cassazione è ammessa solo nei limiti strettamente previsti dall'art. 372 c.p.c.; non può essere utilizzata per sostenere la cessazione della materia del contendere sulla base della sola iniziativa di una parte.
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