Cassazione Civile, Ordinanza n. 04996/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di interest rate swap stipulato tra una banca e una società. In primo grado la società aveva chiesto la nullità o inefficacia del contratto, deducendo, tra l'altro, l'assenza del diritto di recesso, l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'accordo, la violazione della disciplina dell'intermediazione finanziaria e l'assenza di causa; in subordine aveva domandato la risoluzione per grave inadempimento della banca e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva dichiarato la nullità del contratto per oggetto indeterminabile, ritenendo essenziale la mancata specificazione dei criteri di calcolo del mark to market, e aveva condannato la banca alla restituzione delle somme percepite. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello principale della società ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. e inefficace l'appello incidentale della banca per tardività ex art. 334 c.p.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo anzitutto che l'ordinanza di inammissibilità era stata resa non alla prima udienza di comparizione e trattazione, ma solo dopo che erano già stati espletati gli adempimenti preliminari ex art. 350 c.p.c.; gli altri motivi censuravano, in via derivata, la mancata considerazione dell'appello incidentale e diverse questioni di merito sulla nullità del contratto, sull'oggetto, sul ruolo del mark to market e sulla nullità totale o parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice d'appello potesse dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. solo all'udienza prevista dall'art. 350 c.p.c. e prima di iniziare la trattazione; poiché nel caso concreto la Corte territoriale aveva già svolto gli adempimenti preliminari e rinviato la causa a una udienza successiva, aveva perduto tale potere. Sono stati quindi dichiarati assorbiti tutti gli altri motivi. L'ordinanza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento è consentita solo nei limiti temporali e processuali fissati dalla norma.
L'inammissibilità dell'appello va dichiarata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima della trattazione; se il giudice supera tale fase, il potere è precluso.
Gli adempimenti preliminari previsti dal secondo comma segnano il limite oltre il quale non è più possibile definire l'appello con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
È richiamato in relazione alla declaratoria di inefficacia dell'appello incidentale per tardività.
È invocato nei motivi residui in relazione agli elementi essenziali del contratto.
È richiamato nei motivi residui sulla determinabilità dell'oggetto del contratto.
È richiamato nei motivi residui in tema di nullità del contratto.
È richiamato nei motivi residui in tema di nullità parziale del contratto.
È richiamato nei motivi residui in relazione all'inadempimento della banca.
È richiamato nei motivi residui con riferimento agli effetti vincolanti del contratto.
È richiamato nei motivi residui in collegamento alle pattuizioni contrattuali e ai loro effetti.
È richiamato nei motivi residui in tema di risoluzione per inadempimento.
È richiamato nei motivi residui come norma di riferimento della disciplina dell'intermediazione finanziaria.
art. 12 preleggi
È richiamato nei motivi residui sul piano interpretativo.
art. 3 Cost.
È invocato nei motivi residui insieme agli artt. 24 e 101 Cost.
art. 24 Cost.
È invocato nei motivi residui in relazione al diritto di difesa.
art. 101 Cost.
È invocato nei motivi residui in relazione ai principi del contraddittorio e della decisione conforme alla legge.
Massime di principio
- La declaratoria di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. deve essere pronunciata dal giudice d'appello alla prima udienza di comparizione e trattazione ex art. 350 c.p.c., dopo aver sentito le parti e prima di dare corso alla trattazione; se il giudice ha già espletato gli adempimenti preliminari del secondo comma dell'art. 350 c.p.c., il potere è precluso.
- L'inosservanza del limite temporale per la pronuncia di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. integra un vizio proprio dell'ordinanza, deducibile in cassazione senza necessità di dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
- Una volta accolto il motivo che attiene alla legittimità processuale della decisione di inammissibilità, restano assorbiti i motivi che presuppongono l'esame del merito dell'appello o delle questioni sostanziali della controversia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04963/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04964/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04965/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04967/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04968/2024 del 26/02/2024
- ordinanza_civile · 26 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04969/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →