Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25526/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI per l'anno d'imposta 2014, relativo a un'area detenuta dalla società ricorrente nell'Interporto Sud Europa nel territorio comunale. La società sosteneva di essere esente dalla tassa per la parte dell'area in cui si producevano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, asseritamente autosmaltiti o avviati a recupero; in particolare lamentava che nell'area interportuale non fosse mai stato istituito né attivato il servizio comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, assimilati o speciali, sicché avrebbe dovuto operare l'esclusione integrale dal tributo e non una mera riduzione. Con i primi due motivi di ricorso denunciava violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 58, 59 e 62 d.lgs. 507/1993, sostenendo che il presupposto impositivo della tassa sarebbe l'effettiva istituzione e attivazione del servizio; con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 1, commi 651 e 652, L. 147/2013 e del principio europeo 'chi inquina paga', affermando che la disciplina premia le imprese che gestiscono autonomamente i rifiuti speciali.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la sentenza impugnata era correttamente fondata sulla ratio secondo cui la TARI è dovuta per la sola detenzione dei locali/aree suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dall'uso effettivo del servizio, e perché l'eventuale mancato svolgimento del servizio di raccolta in una specifica zona non determina l'esenzione totale, ma al più una riduzione del tributo, riduzione che peraltro la contribuente non aveva chiesto neppure in via subordinata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché generico e non specificamente riferito al decisum della sentenza impugnata, risolvendosi in una dissertazione astratta sul principio europeo 'chi inquina paga' senza censurare puntualmente la motivazione della CTR. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune; è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come paradigma del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nei primi tre motivi.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata; la censura che non attinge il decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi ed è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, ma non decisivo nell'esito della controversia.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • artt. 58, 59 e 62 d.lgs. n. 507/1993

    Le disposizioni sono richiamate per affermare che il presupposto della tassa non coincide con il concreto utilizzo del servizio, ma con la detenzione/occupazione di locali nelle zone in cui il servizio è istituito o comunque reso; il mancato svolgimento del servizio in una zona può dare luogo a riduzione, non a esenzione totale.

  • art. 1, commi 651 e 652, L. 27 dicembre 2013 n. 147

    È richiamato per la disciplina della TARI e per il principio secondo cui il tributo colpisce il possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

  • art. 1, commi 656 e 657, L. 27 dicembre 2013 n. 147

    La Corte richiama queste norme per affermare che, nei casi di mancato svolgimento o interruzione del servizio in una zona, la conseguenza è una riduzione della tariffa, graduata secondo i casi previsti, e non l'esenzione integrale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Direttiva 2008/98/CE

    Richiamata dalla ricorrente a sostegno del principio 'chi inquina paga', ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non specificamente agganciata alla sentenza impugnata.

  • art. 174 del Trattato CE

    Richiamato dalla ricorrente quale fonte del principio 'chi inquina paga'.

Massime di principio

  • Nel tributo sui rifiuti, il presupposto impositivo è integrato dalla detenzione o occupazione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti, non dal concreto e attuale utilizzo del servizio di raccolta da parte del contribuente.
  • Il mancato svolgimento del servizio di raccolta in una determinata zona del territorio comunale non comporta l'esenzione integrale dalla tassa, ma può legittimare soltanto la riduzione prevista dalla disciplina speciale.
  • L'esenzione totale non può essere riconosciuta quando la domanda del contribuente è costruita esclusivamente come esclusione dal tributo, senza articolare in via subordinata la pretesa riduzione prevista dalla legge.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche, astratte o non pertinenti al decisum sono inammissibili.
  • La deduzione di violazioni di norme interne o sovranazionali non è sufficiente se manca una concreta correlazione tra la disciplina invocata e la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.