Sentenza del 18/05/2018 n. 12239 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un'intimazione di pagamento di Euro 43.870,22 relativa a IVA e IRAP per l'anno 1999, contestando, tra l'altro, l'indicazione dell'organo giudiziario competente, la motivazione dell'atto, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, la sottoscrizione e la delega del funzionario, la validità della notifica della cartella presupposta, la richiesta degli interessi senza nuova iscrizione a ruolo, gli aggi di riscossione e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo i motivi in parte inammissibili per carenza di autosufficienza o per genericità e in parte infondati. Ha affermato che l'indicazione inesatta o plurima degli organi giudiziari non determina automaticamente la nullità dell'atto; l'intimazione può richiamare una cartella già nota al contribuente; la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità per gli atti anteriori alla disciplina applicabile; la cartella poteva essere notificata direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; gli interessi di mora sono accessori del debito e non richiedono una nuova iscrizione a ruolo; l'aggio non è subordinato all'effettivo incasso del tributo. Il ricorrente è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2
"L'indicazione dell'organo giudiziario competente, del termine e delle modalità di impugnazione"
La loro omissione o indicazione non corretta non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto in assenza di un'espressa previsione di nullità, ma può consentire la rimessione in termini quando abbia indotto il destinatario in errore scusabile.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di conoscere il credito e le ragioni della pretesa, soprattutto se l'atto presupposto era già noto e impugnato.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle relative a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008; la nullità opera solo nei casi e nei periodi espressamente previsti dalla legge.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In tale modalità la notifica si perfeziona con la ricezione e non richiede una separata relata di notifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30
"Sulle somme iscritte a ruolo ... si applicano ... gli interessi di mora ... dalla data della notifica della cartella fino alla data del pagamento"
Gli interessi di mora costituiscono un accessorio del debito tributario e possono essere richiesti senza una nuova autonoma iscrizione a ruolo.
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17
I compensi o aggi della riscossione sono determinati dalla legge e non dipendono dall'effettivo incasso delle somme da parte dell'agente della riscossione.
Codice di procedura civile, artt. 156 e 160
La nullità della notifica può essere sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato.
Codice di procedura civile, art. 91
La parte soccombente è tenuta al pagamento delle spese processuali, secondo la liquidazione effettuata dal giudice.
Massime di principio
- Le irregolarità formali di un atto tributario non comportano automaticamente la nullità: occorre una previsione normativa espressa oppure la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Un atto di riscossione che richiama una cartella già notificata e conosciuta può essere sufficientemente motivato senza riprodurre integralmente tutti gli elementi dell'atto presupposto.
- Le contestazioni davanti alla Corte di cassazione devono essere autosufficienti: il ricorrente deve indicare e, quando necessario, riprodurre gli atti e i documenti indispensabili per consentire il controllo della censura.
- La notifica della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida anche senza relata separata, purché risulti la ricezione da parte del destinatario.
- La tempestiva impugnazione dell'atto può sanare eventuali vizi della notificazione quando dimostri che l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
- Gli interessi maturati dopo la notifica della cartella sono normalmente accessori del debito principale e non richiedono una nuova iscrizione a ruolo, salvo specifiche disposizioni contrarie.
- Gli aggi o compensi di riscossione devono essere valutati secondo la disciplina vigente e non sono necessariamente subordinati all'effettivo recupero del credito.
- Le contestazioni sulle spese processuali devono indicare un concreto errore o pregiudizio; la mera doglianza sulla mancata distinzione tra voci o sull'applicazione dei massimi tariffari è normalmente insufficiente.
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