Sentenza del 05/03/2020 n. 6205 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva notificato un avviso di accertamento sulla base del processo verbale della Guardia di Finanza, ritenendo che la D. avesse acquistato merce in nero e recuperando maggiori ricavi e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo che l'Ufficio si fosse basato in modo esclusivo sugli studi di settore senza fornire ulteriori elementi idonei a giustificare lo scostamento. In cassazione l'Agenzia ha sostenuto che l'accertamento non si fondava solo sugli studi di settore ma su presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dalla documentazione extracontabile rinvenuta presso la terza società (Plauso) e dalla mancata documentazione della D. sulle quantità ricevute; inoltre ha richiamato gli artt. 39 e 54 del DPR n. 633/1972 come presupposti dell'azione accertatrice. La Corte ha esaminato l'avviso e ha ritenuto che gli studi di settore fossero stati utilizzati solamente per quantificare la percentuale di ricarico sulle merci prive di fattura, mentre il presupposto dell'accertamento era costituito dalle condizioni degli artt. 39 e 54 (inattendibilità delle scritture e irregolarità risultanti da ispezioni presso altro contribuente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese della fase di legittimità. In sostanza la Cassazione ha ritenuto errata la valutazione della CTR circa l'uso degli studi di settore e ha rimesso la valutazione complessiva degli elementi probatori alla CTR in diversa composizione.
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia in primo motivo relativo al giudicato; non è risultato determinante nella decisione della Corte di Cassazione.
Richiamato dall'Agenzia in combinato con l'art. 2909 c.c.; la Corte non ha fondato la propria statuizione su tale richiamo.
art. 360 c.p.c., n.4 (ragioni di cassazione)
Fondamento formale del motivo di cassazione per vizio di motivazione o falsa applicazione di norme; la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla valutazione degli elementi probatori.
D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d)
Indicata dall'Ufficio come norma richiamata per dichiarare l'inattendibilità delle scritture contabili del contribuente; la Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento avesse effettivamente richiamato condizioni riconducibili a questo presupposto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d)
Analogamente richiamata come presupposto per ritenere inattendibili le scritture contabili; la Corte ha confermato che tale presupposto era alla base dell'accertamento.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Norma richiamata per fondare l'accertamento sulle irregolarità risultanti da ispezioni effettuate nei confronti di altro contribuente (la documentazione rinvenuta presso Plauso); la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse fondato l'accertamento su tale elemento.
D.P.R. n. 570 del 1996, art. 1, comma 2, lett. a)
Citata dall'Agenzia nel gravame; la Corte non ha fatto di essa il centro della decisione ma l'ha considerata nell'ambito delle censure proceduralmente proposte.
Massime di principio
- Gli studi di settore non sono di per sé idonei a provare la fondatezza di un accertamento: possono essere utilizzati legittimamente per quantificare elementi (es. percentuale di ricarico) solo se l'Amministrazione dimostra, con altri elementi, l'esistenza di fatti specifici giustificativi dell'accertamento.
- Quando emergono documenti extracontabili o risultano ispezioni/verbali di altre imprese che attestano operazioni in nero o consegne non fatturate, tali elementi possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti sufficienti a fondare l'accertamento (art. 54 DPR n. 633/1972).
- L'inattendibilità delle scritture contabili (art. 39 DPR n. 633/1972 e art. 39 DPR n. 600/1972) deve essere adeguatamente motivata dall'Ufficio: se sussiste, può giustificare l'utilizzo di metodi induttivi per la determinazione dei redditi o ricavi.
- La Commissione tributaria che annulli un accertamento per carenza di prova sulla quantificazione non sempre è obbligata a ricalcolare i valori: tuttavia, se dispone di elementi sufficienti per una corretta quantificazione, dovrebbe provvedere; se la decisione è viziata nella valutazione degli elementi probatori, la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per nuovo esame.
- In casi analoghi, il contribuente dovrebbe contestare specificamente la pertinenza e la congruità della documentazione extracontabile e fornire elementi contrari (documenti, registrazioni, prove di consegna) per impedire che gli studi di settore o le evidenze di terzi siano usati per una quantificazione automatica.
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