Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Cagliari che aveva rigettato il ricorso avverso la convalida del sequestro operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria. Il ricorrente contestava l'apertura e il sequestro di un plico recapitato presso la sua abitazione durante una perquisizione d'urgenza, sostenendo che si sarebbe dovuto applicare la disciplina speciale in materia di corrispondenza (artt. 254 e 353 c.p.p.), che imporrebbe di non aprire il plico ma di trasmetterlo chiuso al Pubblico Ministero; deduceva altresì inosservanza dell'art. 325 c.p.p. e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente confutate dal Tribunale. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale secondo cui il plico, essendo già pervenuto nell'abitazione del ricorrente durante la perquisizione, non rientra nella nozione di "corrispondenza" tutelata dagli artt. 254 e 353 c.p.p. (che si riferiscono a lettere/plichi in corso di spedizione o presso gestori del servizio postale), sicché non era applicabile la speciale disciplina e la polizia poteva procedere all'apertura e al sequestro del corpo del reato (sostanza stupefacente). Confermata la sussistenza delle esigenze probatorie e del fumus commissi delicti; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 41 T.U.L.P.S.

    Consente alla polizia giudiziaria di operare sequestri d'urgenza; qui è richiamato per giustificare il sequestro operato durante le attività di perquisizione

  • art. 254 c.p.p.

    Regola il sequestro della corrispondenza: la disciplina speciale si applica a lettere o plichi quando la spedizione è in corso o la corrispondenza è presso gestori/terzi, imponendo particolari cautele (es. non aprire e trasmettere al PM); non si applica invece ai plichi già pervenuti al destinatario o trovati nell'abitazione

  • art. 353 c.p.p.

    Disposizioni connesse alla gestione di atti ricevuti da terzi o alla disciplina del plico/corrispondenza in relazione al procedimento; applicabile unitamente all'art. 254 quando il plico è in fase di spedizione o presso operatori del servizio postale

  • art. 325 c.p.p.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione contro i provvedimenti cautelari reali: la Corte è competente solo per violazione di legge o per vizi così gravi della motivazione da privare il provvedimento dei requisiti minimi di comprensibilità e coerenza

  • art. 240 c.p.

    Riferimento alla qualificazione del bene come corpo del reato (reati per i quali è prevista confisca), utilizzato per argomentare la legittimità del sequestro

  • art. 87 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sul sequestro e confisca in materia di sostanze stupefacenti: giustifica la confisca e la rilevanza del plico quale contenente corpo del reato

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'ammenda alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione

Massime di principio

  • La disciplina speciale sulla "corrispondenza" (art. 254 c.p.p. e connessi) si applica quando il plico/lettera è ancora in corso di spedizione o è presso gestori/terzi: se il plico è già pervenuto al destinatario o si trova nell'abitazione, quella disciplina non trova applicazione e si agisce secondo l'ordinaria disciplina del sequestro.
  • Durante una perquisizione d'urgenza la polizia giudiziaria può aprire un plico trovato nell'abitazione se vi sono ragioni di fatto che lo giustificano (es. destinatario si rifiuta di aprirlo) e se il contenuto costituisce corpo del reato: il sequestro è legittimo se sussistono esigenze probatorie e fumus commissi delicti.
  • In cassazione i ricorsi avverso provvedimenti cautelari reali sono ammessi principalmente per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) o per vizi della motivazione talmente gravi da rendere il provvedimento incomprensibile: censure meramente ricostruttive o già esaminate dal giudice di merito sono difficilmente ammesse.
  • Per contestare efficacemente l'apertura e il sequestro di un plico occorre documentare e provare che il plico era ancora in fase di spedizione o presso il gestore postale (cioè che rientra nella nozione di "corrispondenza"), oppure dimostrare vizi formali molto gravi nella motivazione del provvedimento di convalida.
  • Se il bene sequestrato costituisce 'corpo del reato' (es. stupefacenti), trova rapido riscontro la necessità di conservazione e accertamento, rendendo più solida la legittimità del sequestro anche se il plico è stato aperto nell'ambito di una perquisizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.