Cassazione Civile, Ordinanza n. 16575/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società e il suo socio accomandatario, insieme al socio in proprio, hanno proposto opposizione avverso un precetto notificato da un professionista per il pagamento di compensi liquidati in due provvedimenti giudiziari. Gli opponenti hanno dedotto la nullità del precetto per: mancato avvertimento sulla procedura di sovraindebitamento ex art. 480, comma 2, c.p.c.; incertezza sulla parte da escutere; mancata preventiva escussione del patrimonio sociale nei confronti del socio; mancata previa notifica del decreto ingiuntivo posto a base delle ordinanze azionate; intervenuto pagamento dell’intero importo dovuto. Il tribunale ha rigettato l’opposizione, qualificando alcuni capi come opposizione agli atti esecutivi e altri come opposizione all’esecuzione, e ha condannato gli opponenti anche ex art. 96 c.p.c. In appello, limitatamente ai capi qualificati come opposizione all’esecuzione, la decisione è stata confermata. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: errata applicazione delle norme processuali per il preteso collegamento tra i titoli azionati e i titoli presupposti; errata valutazione dei pagamenti documentati; omessa pronuncia sulla richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità; erronea conferma della condanna per lite temeraria; omessa pronuncia sulle prove istruttorie non ammesse.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, secondo e quinto motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e, quanto al quarto motivo relativo alla condanna ex art. 96 c.p.c., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché quel capo era già stato travolto dall'effetto espansivo della precedente cassazione resa in un separato segmento del medesimo giudizio oppositivo "ancipite". Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata difesa dell'intimato; è stata inoltre disposta la compensazione integrale delle spese sulla questione del quarto motivo.
Norme richiamate
avvertimento sulla possibilità di ricorrere alla procedura di sovraindebitamento
La censura sul mancato avvertimento non è stata accolta nel segmento deciso, essendo l'opposizione fondata su titoli esecutivi autonomi e non sui presupposti dei titoli antecedenti.
opposizione all'esecuzione
L'opposizione è stata esaminata solo nella parte qualificata come opposizione all'esecuzione; i vizi dei titoli presupposti non si riverberano automaticamente sul titolo esecutivo azionato.
opposizione agli atti esecutivi
La causa era originariamente "ancipite" tra opposizione ex art. 615 e opposizione ex art. 617; il giudizio di legittimità qui riguardava solo il segmento ex art. 615.
La censura sulla prova dei pagamenti è stata respinta perché ogni titolo esecutivo è autonomo e i pagamenti relativi ad altri crediti non incidono di per sé sul credito azionato.
Richiamato nei motivi, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
Richiamato nei motivi, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
La doglianza sulla sospensione del giudizio è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica allegazione sulla pendenza e sul grado degli altri giudizi; la doglianza sulle prove è stata ritenuta infondata perché incompatibile con la ratio decidendi.
sospensione del giudizio per pregiudizialità
La richiesta non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo, poiché mancavano allegazioni sufficienti sulla decisività della pregiudizialità.
Citato nel testo in relazione alla sospensione, ma non decisivo.
risarcimento del danno per lite temeraria
La condanna per lite temeraria, pronunciata unitariamente su opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, è stata travolta integralmente dall'effetto espansivo esterno della precedente cassazione intervenuta sul segmento ex art. 617 c.p.c.
La cassazione di uno dei capi del giudizio "ancipite" ha travolto il capo condannatorio ex art. 96 c.p.c. nella sua interezza.
L'effetto espansivo esterno della precedente cassazione si è esteso al capo sulla lite temeraria.
Ogni titolo esecutivo dotato dei requisiti di legge è autonomo; non è sufficiente invocare l'estinzione del credito originario per paralizzare il titolo relativo alle spese di soccombenza.
Norma sul rito camerale di legittimità richiamata per la decisione in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato poiché il ricorso non è stato integralmente rigettato o dichiarato inammissibile/improcedibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, i vizi che colpiscono il titolo presupposto non si trasferiscono automaticamente sul titolo esecutivo azionato, se quest'ultimo è autonomo e formalmente valido.
- La contestazione dell'inesistenza o dell'estinzione del credito deve investire il titolo esecutivo posto a fondamento del precetto; l'eventuale estinzione di un credito originario non elimina di per sé il credito per spese di soccombenza derivante da provvedimenti diversi.
- La censura per omessa pronuncia sulla sospensione necessaria o impropria è inammissibile se il ricorrente non allega con precisione l'esistenza, la pendenza e la rilevanza decisiva dei giudizi asseritamente pregiudiziali.
- Quando il capo sulla responsabilità aggravata è stato liquidato in modo unitario per più azioni o segmenti processuali e uno di essi viene cassato, il relativo capo può risultare integralmente travolto dall'effetto espansivo della cassazione.
- Le richieste istruttorie sono correttamente disattese quando risultano incompatibili con la ratio decidendi adottata dal giudice di merito.
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