Cassazione Penale, Ordinanza n. 13184/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato nei primi due gradi a pena detentiva e pecuniaria per detenzione di cocaina in quantità pari a grammi 5,21, suddivisa in 11 dosi, nonché per cessione a terzi non identificati di altra sostanza stupefacente per un corrispettivo di euro 635, con applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Il Tribunale aveva inoltre disposto la confisca di euro 6.000,00 sequestrati all'arresto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis d.P.R. 309/1990. Con il ricorso per cassazione veniva dedotto un unico motivo, qualificato come vizio di motivazione, sulla pretesa erronea riconduzione del denaro rinvenuto alla contestata attività di detenzione di stupefacenti, dunque sulla legittimità della confisca del denaro.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come vizio di motivazione, investisse in realtà una questione di violazione di legge non dedotta con i motivi di appello. Ha inoltre rilevato che, dalla sentenza impugnata e dall'atto di appello, emergeva che nessuna censura specifica era stata rivolta al profilo della confisca. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice contestata per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, sulla base delle modalità concrete del fatto e della quantità di droga.
Richiamato come base normativa della confisca disposta dal giudice di merito sulla somma sequestrata.
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato congiuntamente all'art. 240-bis c.p. quale fondamento della confisca del denaro ritenuto collegato all'attività di spaccio.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non si applica se la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione non è scrutinabile come vizio di motivazione una doglianza che, nella sostanza, denunci una violazione di legge non previamente dedotta nei motivi di appello, quando la questione non sia stata devoluta al giudice di merito.
- La censura sull'errore di collegamento tra il denaro sequestrato e l'attività criminosa deve risultare specificamente prospettata nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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