Cassazione Civile, Ordinanza n. 34409/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coltivatore)
La controversia
La lite nasce dalla vendita di un terreno agricolo da parte della proprietaria, che aveva prima fatto denuntiatio al proprietario confinante. Quest'ultimo ha agito per far valere il diritto di prelazione agraria e di riscatto, deducendo di essere proprietario del fondo confinante, coltivatore diretto e in possesso degli ulteriori requisiti di legge. Gli acquirenti hanno chiamato in causa la venditrice per ottenere il risarcimento dei danni in caso di accoglimento del riscatto e, in via subordinata, il rimborso dei miglioramenti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di riscatto per difetto di prova della proprietà confinante; la Corte d'appello ha invece ritenuto provati i requisiti, valorizzando la mancata specifica contestazione, la documentazione prodotta e la precedente denuntiatio. In Cassazione gli acquirenti e la venditrice hanno dedotto, tra l'altro: omesso esame e violazione dell'art. 115 c.p.c. sulla prova della proprietà confinante; violazione degli artt. 342 e 345 c.p.c. e della legge sulla prelazione agraria per asserito mutamento in appello della qualità dell'attore da coltivatore diretto a imprenditore agricolo; vizio di motivazione e violazione delle regole sull'onere della prova quanto alla mancata alienazione di fondi nel biennio; violazione degli artt. 115, 2697 e 112 c.p.c. sul requisito della forza lavoro e sull'uso della CTU; omesso esame della domanda condizionata sui miglioramenti; per la venditrice, inoltre, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa comparazione tra più eventuali prelazionari e ulteriori censure sul principio di non contestazione e sulla CTU.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi degli acquirenti e della venditrice, osservando in sintesi che: la proprietà del fondo confinante, quale presupposto della prelazione agraria, non richiede la rigorosa prova richiesta per la rivendica e può essere dimostrata anche per presunzioni e per mancata contestazione specifica; il motivo sul preteso mutamento di domanda in appello era inammissibile e comunque infondato perché la decisione d'appello non si fondava sulla qualità di imprenditore agricolo, ma sulla coltivazione diretta; la prova della mancata alienazione di fondi nel biennio poteva essere desunta dalle difese non specificamente contestate; la capacità lavorativa e gli altri elementi tecnici potevano essere accertati tramite CTU, senza che fosse stata tempestivamente eccepita la nullità della consulenza; la domanda sui miglioramenti era stata esaminata e correttamente ritenuta generica e non provata; il motivo della venditrice sulla comparazione tra concorrenti era inammissibile per difetto di legittimazione e comunque infondato; le doglianze sulla non contestazione e sulla CTU erano tardive o attinenti al merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con compensazione tra i due ricorrenti.
Norme richiamate
La mancata specifica contestazione dei fatti allegati dalla controparte può consentire di ritenerli ammessi; il principio opera anche nel periodo anteriore alla riforma espressa della norma.
Le censure che mirano a contestare la valutazione del materiale istruttorio e della CTU si risolvono in doglianze di merito non scrutinabili in cassazione se la motivazione è esistente e non apparente.
Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda, pena la loro sostanziale ammissione.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione impugnata abbia comunque affrontato, anche implicitamente, la questione dedotta; inoltre il motivo non può essere proposto da chi non è titolare del diritto asseritamente omesso.
La deduzione di novità della domanda o del mutamento di prospettazione in appello è inammissibile se non risulta tempestivamente proposta nel giudizio di merito.
In cassazione non è consentito introdurre per la prima volta censure fondate sulla novità della domanda o su questioni non ritualmente dedotte nel grado di appello.
Il ricorrente deve allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di prelazione; tuttavia, il tipo di prova può essere presuntivo e non necessariamente documentale rigorosa.
art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590
Richiamato come norma sulla prelazione agraria, nel senso che il confronto tra eventuali aventi diritto presuppone che ciascuno provi i propri requisiti di legge.
art. 7 L. 14 agosto 1971, n. 817
La mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente è una condizione dell'azione per la prelazione agraria e la relativa prova grava su chi esercita il diritto, potendo risultare anche da elementi presuntivi o dalla non contestazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato solo ai fini del regime del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei giudizi di prelazione agraria la proprietà del fondo confinante è un presupposto del diritto, non il petitum della causa: la relativa prova non richiede i rigorosi standard dell'azione di rivendica e può essere desunta anche da presunzioni, documenti e comportamento processuale delle parti.
- Il principio di non contestazione, già ricavabile dal sistema processuale, impone al convenuto di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti costitutivi dedotti dall'attore; in difetto, quei fatti possono ritenersi ammessi senza ulteriore prova.
- La mancata alienazione di fondi rustici nel biennio precedente, quale condizione della prelazione agraria, deve essere provata da chi esercita il diritto, ma la prova può essere raggiunta anche indirettamente mediante elementi positivi contrari e non richiede una prova documentale rigorosa.
- Le valutazioni tecniche necessarie per accertare requisiti agrari o produttivi possono essere svolte tramite consulenza tecnica d'ufficio; la sua eventuale nullità deve essere eccepita tempestivamente nel grado in cui è espletata, altrimenti la relativa doglianza è inammissibile.
- In cassazione non è sindacabile la mera rivalutazione del materiale istruttorio, né può essere utilmente censurata una motivazione che, pur sintetica, dia conto del percorso logico seguito dal giudice di merito.
- La domanda subordinata di rimborso dei miglioramenti deve essere allegata e provata in modo specifico, anche quanto a natura, entità della spesa e collegamento con l'incremento del fondo; una deduzione generica non basta a fondare il diritto al rimborso.
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