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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25361/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: carenza o inconferenza della motivazione; illegittimità delle modalità di acquisizione delle chat criptate "Sky ECC" (assenza di verifica sulla liceità delle acquisizioni operate dall'autorità francese via O.E.I.); incompletezza del materiale ostensible alla difesa (mancanza delle "stringhe" criptate, verbali delle operazioni tecniche e verbali svolti in Italia); tardivo deposito degli atti integrativi (due giorni prima dell'udienza) con violazione del diritto di difesa; mancata comunicazione delle credenziali/competenze del traduttore dei provvedimenti in lingua francese; incertezza sulla natura dell'attività svolta dall'autorità francese (acquisizione originaria vs attività integrativa per ottenere chiavi di decriptazione); possibile inutilizzabilità dei dati perché intercettati su dispositivi presenti in Italia ai sensi dell'art.44 d.lgs.108/2017; omessa decisione sulle allegazioni difensive riguardanti l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto alle aggravanti della transnazionalità e dell'agevolazione mafiosa.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha ritenuto che il compendio indiziario sia solido e costituito da chat decodificate originate dall'accesso ai server Sky ECC effettuato da autorità straniere (investigazioni congiunte francese, belga e olandese), da intercettazioni, tabulati, geolocalizzazioni, riprese video e riscontri della polizia giudiziaria. Gli O.E.I. indirizzati all'autorità giudiziaria francese avevano ad oggetto l'acquisizione di messaggi già decifrati custoditi su server in Francia (inquadrabili nella disciplina dell'art.234-bis c.p.p.). È stata richiamata la presunzione di legittimità delle acquisizioni compiute da autorità di altri Stati membri UE e il principio del mutual trust: spetta alla parte che eccepisce l'incompatibilità con norme inderogabili dello Stato richiedente l'onere di provarla. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione (non altera il contenuto dei messaggi) e sul tardivo deposito degli atti (non vi è obbligo di fornire l'atto investigativo nella sua interezza e la Procura ha prodotto i provvedimenti autorizzativi francesi). Sulla base di riscontri (PIN associati, movimenti di container, spostamenti di persone e veicoli, trascrizioni di messaggi) è stata confermata la gravità indiziaria circa la partecipazione di Cananzi al sodalizio finalizzato all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina e il suo ruolo nelle esfiltrazioni dal porto di Gioia Tauro. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e gli atti sono stati trasmessi per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti) - art. 74

    art. 74, commi 1, 2, 3 e 4

    Ricondotta alla contestazione di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i fatti contestati rientrino nelle ipotesi previste dall'art.74 sulla base delle risultanze investigative.

  • Codice Penale - art. 416-bis

    art. 416-bis.1 (menzione nella sentenza)

    Riferimento alla qualificazione dell'aggravante di tipo mafioso/agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi circa l'operare con modalità organizzative stabili e con apporto di soggetti interni al porto.

  • Codice Penale - art. 61-bis

    Richiamato come criterio di aggravazione della responsabilità, valutato nel quadro delle imputazioni e delle aggravanti contestate; la Corte ha analizzato la rilevanza cautelare dell'aggravante senza ritenere che la sua contestazione fosse decisiva ai fini della misura cautelare.

  • Codice Penale - artt. 81 e 110

    Richiamati come norme sul concorso di reati e causazione del reato-fine; utilizzati ai fini della ricostruzione del concorso in più reati funzionali al narcotraffico.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico) - artt. 73 e 80

    art. 73, comma 1 e 6; art. 80 T.U. Stup.

    Norme relative alle sanzioni per traffico di stupefacenti e alla circostanza aggravante dell'importazione; richiamate nella contestazione dei reati-fine.

  • Codice di Procedura Penale - art. 234-bis

    Inquadramento delle acquisizioni di atti informatici e di documentazione proveniente da autorità straniere; la Corte ha ritenuto che gli O.E.I. avessero ad oggetto dati già acquisiti e decifrati dall'autorità francese e pertanto fossero assoggettati alla disciplina pertinente.

  • D.Lgs. 21 giugno 2017, n. 108 - art. 44

    art. 44 D. Lgs. 21/6/2017, n.108

    Sollevata dalla difesa l'eccezione che intercettazioni eseguite su dispositivi in Italia potessero essere inutilizzabili; la Corte ha ritenuto la censura infondata nella fattispecie, non avendo la difesa dimostrato una concretizzazione della violazione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana - artt. 14 e 15

    I provvedimenti autorizzativi stranieri sono stati ritenuti rispettosi dei principi fondamentali della Costituzione; la Corte ha ritenuto che le acquisizioni autorizzate dall'autorità francese non violassero i principi inderogabili.

  • Principio del "mutual trust" tra Stati membri dell'UE

    Principio europeo richiamato dalla Corte: le acquisizioni compiute da autorità di altri Stati membri godono di una presunzione di legittimità, con onere della parte che eccepisce l'incompatibilità di provarla.

Massime di principio

  • Le informazioni e i materiali acquisiti da autorità giudiziarie di altri Stati membri UE, una volta trasmessi tramite i canali di cooperazione, godono di una presunzione di legittimità: spetta a chi ne contesta la compatibilità con norme inderogabili dimostrarlo concretamente.
  • La Corte può fondare le proprie decisioni su atti riassuntivi o selezionati prodotti dal pubblico ministero; non è sempre necessario depositare l'intero fascicolo d'indagine perché la misura cautelare sia valida, purché siano prodotti gli elementi essenziali e gli atti autorizzativi rilevanti.
  • La mera mancata conoscenza dell'algoritmo di decriptazione non implica di per sé l'alterazione del contenuto dei messaggi: l'onere difensivo è di allegare elementi concreti che suggeriscano manipolazione, troncamento o non corrispondenza del dato rispetto all'indagato.
  • Il tardivo deposito di atti integrativi non determina automaticamente la nullità o la violazione del diritto di difesa; va valutato caso per caso in relazione alla rilevanza del materiale e alla possibilità effettiva di esercitare le garanzie difensive.
  • Le eccezioni sulla utilizzabilità di prove ottenute all'estero devono essere formulate con specificità e supportate da prova della incompatibilità tra la procedura estera e principi inderogabili dell'ordinamento italiano.
  • Nelle indagini su traffici transnazionali e su piattaforme criptate, l'identificazione degli indagati può fondarsi su un insieme di riscontri (PIN, movimenti di persone e veicoli, riscontri documentali e trascrizioni di comunicazioni) che, nel loro insieme, possono integrare la gravità indiziaria.

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