Cassazione Civile, Ordinanza n. 32992/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca aveva promosso azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato nel 2013, nel quale erano stati conferiti tutti i beni immobili di proprietà del solo coniuge debitore. L'atto era stato compiuto pochi mesi prima della domanda di ammissione al concordato preventivo della società debitrice principale, poi fallita, della quale quel coniuge era fideiussore. La banca deduceva di essere creditrice del fideiussore in forza di due decreti ingiuntivi e sosteneva che la costituzione del fondo avesse sottratto i beni alla garanzia patrimoniale. Il tribunale e la corte d'appello accoglievano la domanda. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. per carenza di legittimazione passiva del coniuge non debitore, assumendo che non fosse litisconsorte necessario nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale; 2) violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna del coniuge non obbligato personalmente al pagamento delle spese; 3) violazione dell'art. 2901 c.c. per avere ritenuto la costituzione del fondo patrimoniale atto gratuito e non oneroso, sostenendo invece che nel caso concreto essa fosse espressione dell'adempimento di un dovere morale di tutela familiare.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto inammissibile il primo, perché non offriva argomenti idonei a superare l'orientamento secondo cui, nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario in quanto beneficiario del vincolo e dei frutti destinati ai bisogni familiari. Ha respinto il secondo motivo, osservando che la condanna alle spese del coniuge non debitore discendeva dalla sua qualità di parte appellante soccombente e litisconsorte necessario. Ha respinto anche il terzo motivo, confermando che la costituzione del fondo patrimoniale è, di regola, atto a titolo gratuito e revocabile; nel caso concreto, la sequenza temporale tra crisi dell'impresa, costituzione del fondo e successivo fallimento, unitamente alla conoscenza della situazione debitoria, rendeva corretta la decisione di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione passiva del coniuge non debitore; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del coniuge non debitore come litisconsorte necessario nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale.
la condanna alle spese del coniuge non debitore è stata ritenuta corretta perché derivante dalla sua partecipazione al giudizio come parte appellante soccombente e litisconsorte necessario.
la Corte ha confermato che la costituzione del fondo patrimoniale è, di regola, atto gratuito e quindi revocabile se ne ricorrono i presupposti dell'azione revocatoria.
richiamato nel passaggio motivazionale sull'interesse e sulla posizione dei coniugi rispetto ai beni conferiti nel fondo patrimoniale.
art. 161, sesto comma, legge fall.
menzionato solo per ricostruire il contesto fattuale della domanda di concordato preventivo della società debitrice principale.
richiamato nel precedente di legittimità sulla revocabilità degli atti a titolo gratuito, applicabile per analogia nel ragionamento seguito dalla Corte.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti soccombenti.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, il coniuge non debitore deve essere evocato in giudizio come litisconsorte necessario, anche se non è proprietario dei beni conferiti, poiché è comunque beneficiario del vincolo di destinazione e dei relativi frutti.
- La condanna alle spese può essere legittimamente pronunciata anche nei confronti del coniuge non debitore quando questi partecipi al giudizio come parte necessaria e risulti soccombente.
- La costituzione del fondo patrimoniale, in quanto non imposta da un dovere giuridico e priva di corrispettivo in favore dei disponenti, è normalmente qualificabile come atto a titolo gratuito e può essere soggetta a revocatoria.
- Per escludere la natura gratuita dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale non basta invocare un generico intento di tutela familiare o un dovere morale: occorre dimostrare in concreto che l'atto sia stato compiuto esclusivamente per adempiere quel dovere morale.
- Ai fini della revocatoria di un atto gratuito, è sufficiente la consapevolezza o conoscibilità della situazione debitoria da parte del beneficiario; non è necessario provare il dolo specifico del coniuge non disponente.
- La prossimità temporale tra crisi dell'impresa garantita, costituzione del fondo patrimoniale e successivo fallimento può costituire un elemento indiziario rilevante per ritenere che l'atto fosse preordinato alla sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori.
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