Cassazione Penale, Sentenza n. 41835/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per mancato avviso della fissazione dell'udienza del 12/07/2022 (dedotta violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p., e dell'art. 111 Cost.). In primo grado De Zan aveva chiesto affidamento in prova ai servizi sociali ovvero detenzione domiciliare, rigettati dal Tribunale di sorveglianza in considerazione della gravità del reato per cui era condannato (falsità relative a dichiarazioni di importazione finalizzate all'evasione di accise e IVA), dei precedenti penali e di procedimenti pendenti, dei problemi di abuso di alcol e della scarsa compliance al trattamento terapeutico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dopo esame degli atti ha rilevato che la notifica dell'avviso di nuova udienza era stata effettuata via PEC all'avvocato domiciliatario (avv. Maturi), cui De Zan aveva eletto domicilio; la rinuncia al mandato da parte del difensore non aveva comportato automaticamente la cessazione della domiciliazione finché non fosse stata formalmente modificata dal detenuto. Non risultando nel fascicolo alcuna nuova elezione di domicilio successiva alla rinuncia e antecedente all'udienza, la notifica è stata ritenuta regolare. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nel quadro delle imputazioni contestate al ricorrente: falsificazione e dichiarazioni false connesse alle importazioni via procedura informatica, utilizzate per sottrarre prodotti all'accertamento e al pagamento delle accise.
Norma citata tra i reati per cui è stata inflitta la condanna; contestata l'emissione/dichiarazione falsa nell'ambito delle forniture e della documentazione commerciale connessa all'evasione fiscale/tributaria.
art. 43 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Riferimento alla normativa sulle accise: applicata in relazione all'elevata evasione di accise (importo indicato nel provvedimento) dovuta alle dichiarazioni false sulle importazioni.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come fonte del vizio denunciato (mancato avviso dell'udienza). Dalla decisione emerge l'interpretazione pratica che la notificazione al difensore domiciliatario tramite PEC resta valida anche dopo la rinuncia del difensore, fino a formale modifica della domiciliazione da parte dell'interessato.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dalla Corte per precisare che, essendo stata denunciata un 'error in procedendo', la Corte di Cassazione può esercitare controllo anche sul fatto e procedere all'esame diretto degli atti processuali per verificare la correttezza della procedura critica.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al diritto a un giusto processo; la Corte, verificata la regolarità della notifica e della procedura, non ha ritenuto integrata una violazione costituzionale del diritto di difesa.
Massime di principio
- La notifica effettuata via PEC al difensore presso il domicilio eletto dal soggetto resta efficace anche se il difensore ha successivamente rinunciato al mandato, fino a quando il soggetto non abbia formalmente comunicato una nuova elezione di domicilio.
- Se si contesta la mancata ricezione di un avviso d'udienza, il giudice di legittimità può esaminare direttamente il fascicolo e le modalità di notifica quando è denunciato un error in procedendo (art. 606 c.p.p., lett. c)).
- Per ottenere misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare) il giudice valuta la gravità del reato, i precedenti, i procedimenti pendenti e la concreta capacità di reinserimento: fattori come abuso di alcol, scarsa compliance terapeutica e assenza di reale impegno al cambiamento possono giustificare il rigetto.
- Chi cambia difensore o intende evitare che la domiciliazione presso un professionista produca effetti notificatori deve comunicare formalmente la nuova elezione di domicilio; l'assenza di tale comunicazione rende valide le notifiche al domiciliatario precedente.
- La semplice rinuncia del difensore al mandato non è sufficiente, di per sé, a interrompere la validità delle notifiche dirette al domicilio eletto dal difensore stesso.
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