Ordinanza n. 5268/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere sulla domanda di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio del provvedimento di accreditamento ex art. 8- quater, D. lgs. n. 502/1992 per l’attività sanitaria di assistenza domiciliare integrata (ADI) rivolta a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti, presentata dalla Società General Service Roma S.r.l a mezzo pec del 02/12/2024, previa declaratoria di illegittimità del silenzio della p.a., con conseguente condanna dell’amministrazione intimata a provvedere, entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a, in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto. Con vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio in distrazione ex art. 93 cpc.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha ritenuto opportuno trattare congiuntamente il ricorso con quello avente R.G. n. 2251/2026, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 9 giugno 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sulla domanda avverso il silenzio, sull'obbligo delle amministrazioni di provvedere o sulle spese di giudizio.
Atto impugnato: silenzio dell'amministrazione sulla domanda di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento di accreditamento sanitario per attività di assistenza domiciliare integrata
Esito
La controversia
La società ha proposto azione avverso il silenzio ai sensi dell'art. 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della Regione Lazio e dell'ASL Roma 2 sulla domanda, presentata via PEC il 2 dicembre 2024, volta a ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento di accreditamento ex art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 per l'attività sanitaria di assistenza domiciliare integrata rivolta a persone non autosufficienti. È stata chiesta la condanna delle amministrazioni a provvedere entro il termine processuale, nonché la rifusione delle spese. Il giudice non ha esaminato nel merito l'illegittimità del silenzio né l'obbligo di provvedere, limitandosi a rilevare la connessione soggettiva e oggettiva con il ricorso R.G. n. 2251/2026.
Norme richiamate
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
È indicato come fondamento normativo del procedimento di accreditamento sanitario richiesto dalla società; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.
È richiamato nella domanda per il termine entro il quale l'amministrazione dovrebbe provvedere; l'ordinanza non applica né interpreta la disposizione nel merito.
È richiamato nella richiesta di distrazione delle spese e dei compensi difensivi; l'ordinanza non decide sulle spese.
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