Ordinanza n. 643/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Novara del -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o conseguente a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Prefettura di Novara di revoca del nulla osta all’ingresso
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all’ingresso, motivata dall’asserita mancata produzione dell’asseverazione prevista dall’art. 44, comma 3, del d.l. 73/2022. In sede cautelare il TAR aveva accolto l’istanza ai fini del riesame. Successivamente la Prefettura ha depositato documentazione affermando che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, lo Sportello unico per l’immigrazione aveva consentito al lavoratore di presentare presso la Questura un’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il Collegio ha rilevato di non comprendere la qualificazione del permesso di soggiorno come permesso per attesa occupazione e ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti e una relazione sullo stato del procedimento.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: la Prefettura dovrà chiarire entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza la portata dell’affermazione relativa al permesso di soggiorno per attesa occupazione, che potrebbe derivare da un refuso; la Questura dovrà inoltre depositare, nello stesso termine, una relazione dettagliata sullo stato del procedimento, sui provvedimenti adottati e su quelli che intende adottare. La trattazione del merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, d.l. 73/2022
La disposizione è richiamata quale base dell’obbligo documentale la cui mancata produzione ha determinato la revoca del nulla osta all’ingresso; l’ordinanza non ne definisce l’interpretazione nel merito.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando, dopo l’adozione di una misura cautelare finalizzata al riesame, l’amministrazione rappresenta di avere dato esecuzione all’ordinanza mediante un procedimento o un titolo non coerente con la situazione sottoposta al giudice, il TAR può disporre specifici incombenti istruttori per chiarire la portata dell’attività amministrativa e verificare lo stato del procedimento prima di decidere il merito.
- Il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito e ordinare all’amministrazione il deposito, entro un termine prefissato, di chiarimenti e di una relazione dettagliata sui provvedimenti già adottati e su quelli programmati, quando tali elementi siano necessari ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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